I documenti informatici hanno oramai una diffusione capillare in ogni ambito della vita sociale, da quella privata a quella pubblica. Dieci anni fa la legge 15 marzo 1997, n. 59 (c.d. legge Bassanini), delegava il Governo ad emanare regolamenti per dare disciplina compiuta alla tecnica della documentazione informatica. Da allora la quotidianità nell’utilizzo dei documenti digitali e degli strumenti telematici ha avuto anche ripercussioni nelle sedi giudiziarie. Così si sono avuti provvedimenti che hanno analizzato il fenomeno in questione sotto vari profili: dall’accertamento della loro rilevanza giuridica alla loro capacità lesiva di diritti ed interessi; dalla loro capacità rappresentativa di dichiarazioni o di fatti alla gradazione del loro valore probatorio; dalla loro idoneità a trasmettere validamente atti processuali al loro impiego per un processo telematico. Ritornando al tema che s’intende esaminare, si tratta di individuare il procedimento istruttorio, non sempre da concepire in senso stretto, che caratterizza la produzione in giudizio delle prove informatiche. Nel nostro ordinamento sussiste una caratteristica, la “duplicità disciplinare della law of evidence”, derivante dalla sua distribuzione fra codice sostanziale e codice di rito, ma si tratta di una disciplina che nell'ultimo mezzo secolo ha subito forti cambiamenti, ora particolarmente evidenti per effetto delle leggi che regolano gli strumenti probatori affidati alla tecnologia informatica. Pertanto, partendo dall’esame della disciplina sostanziale delle prove informatiche occorrerà esaminare le esistenti regole processuali sulla produzione delle prove informatiche per coglierne la compatibilità coi suddetti mezzi istruttori, anche in comparazione con la futura disciplina del processo telematico.

Le prove digitali e la loro acquisizione

VILLECCO, ALESSANDRA
2008-01-01

Abstract

I documenti informatici hanno oramai una diffusione capillare in ogni ambito della vita sociale, da quella privata a quella pubblica. Dieci anni fa la legge 15 marzo 1997, n. 59 (c.d. legge Bassanini), delegava il Governo ad emanare regolamenti per dare disciplina compiuta alla tecnica della documentazione informatica. Da allora la quotidianità nell’utilizzo dei documenti digitali e degli strumenti telematici ha avuto anche ripercussioni nelle sedi giudiziarie. Così si sono avuti provvedimenti che hanno analizzato il fenomeno in questione sotto vari profili: dall’accertamento della loro rilevanza giuridica alla loro capacità lesiva di diritti ed interessi; dalla loro capacità rappresentativa di dichiarazioni o di fatti alla gradazione del loro valore probatorio; dalla loro idoneità a trasmettere validamente atti processuali al loro impiego per un processo telematico. Ritornando al tema che s’intende esaminare, si tratta di individuare il procedimento istruttorio, non sempre da concepire in senso stretto, che caratterizza la produzione in giudizio delle prove informatiche. Nel nostro ordinamento sussiste una caratteristica, la “duplicità disciplinare della law of evidence”, derivante dalla sua distribuzione fra codice sostanziale e codice di rito, ma si tratta di una disciplina che nell'ultimo mezzo secolo ha subito forti cambiamenti, ora particolarmente evidenti per effetto delle leggi che regolano gli strumenti probatori affidati alla tecnologia informatica. Pertanto, partendo dall’esame della disciplina sostanziale delle prove informatiche occorrerà esaminare le esistenti regole processuali sulla produzione delle prove informatiche per coglierne la compatibilità coi suddetti mezzi istruttori, anche in comparazione con la futura disciplina del processo telematico.
2008
Prove digitali; istruzione probatoria; acquisizione
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/316422
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact