L’A. commenta in termini sostanzialmente adesivi un’articolata sentenza del Tribunale di Verona, che ha condannato alcuni esponenti di un partito politico per i delitti di “diffusione” di idee fondate sulla superiorità o l’odio razziale ed “incitamento” ad atti di discriminazione razziale, commessi con una campagna diretta a “mandare via gli zingari” dalla città realizzata con affissione di manifesti, distribuzione di volantini, raccolta di firme per una petizione pubblica propagandata anche con conferenze stampa ed interviste sul giornale locale. Il concetto di “razzismo” rilevante ai fini della legge c.d. Mancino viene infatti ravvisato, nella realtà contemporanea ed alla luce delle numerosi fonti internazionali dirette a contrastarlo, anche quando l’argomento della disuguaglianza biologica ceda il passo all’assolutizzazione delle differenze fra culture ed identità razziali, etniche, nazionali di un gruppo, con negazione della comune umanità e stigmatizzazione dell’ibridazione, per cui è presentato - in quanto ‘estraneo’ - come nemico. Altri punti di interesse penalistico riguardano il bene giuridico tutelato (ravvisato nel diritto fondamentale della persona alla dignità ed al rispetto della sua identità, piuttosto che nell’ordine pubblico), la struttura di reati di mera condotta e di pericolo concreto dei fatti tipizzati, la reiezione delle censure d’illegittimità costituzionale, la qualificazione del dolo (generico e non specifico), la non configurabilità della scriminante del diritto di critica, profili sanzionatori e relativi all’azione civile.

La nozione di razzismo ai fini penali (nota a Trib. Verona, 2.12.2004/24.2.2005, n. 2203)

PICOTTI, Lorenzo
2006-01-01

Abstract

L’A. commenta in termini sostanzialmente adesivi un’articolata sentenza del Tribunale di Verona, che ha condannato alcuni esponenti di un partito politico per i delitti di “diffusione” di idee fondate sulla superiorità o l’odio razziale ed “incitamento” ad atti di discriminazione razziale, commessi con una campagna diretta a “mandare via gli zingari” dalla città realizzata con affissione di manifesti, distribuzione di volantini, raccolta di firme per una petizione pubblica propagandata anche con conferenze stampa ed interviste sul giornale locale. Il concetto di “razzismo” rilevante ai fini della legge c.d. Mancino viene infatti ravvisato, nella realtà contemporanea ed alla luce delle numerosi fonti internazionali dirette a contrastarlo, anche quando l’argomento della disuguaglianza biologica ceda il passo all’assolutizzazione delle differenze fra culture ed identità razziali, etniche, nazionali di un gruppo, con negazione della comune umanità e stigmatizzazione dell’ibridazione, per cui è presentato - in quanto ‘estraneo’ - come nemico. Altri punti di interesse penalistico riguardano il bene giuridico tutelato (ravvisato nel diritto fondamentale della persona alla dignità ed al rispetto della sua identità, piuttosto che nell’ordine pubblico), la struttura di reati di mera condotta e di pericolo concreto dei fatti tipizzati, la reiezione delle censure d’illegittimità costituzionale, la qualificazione del dolo (generico e non specifico), la non configurabilità della scriminante del diritto di critica, profili sanzionatori e relativi all’azione civile.
2006
razzismo; istigazione; incitamento; propaganda; legge c.d. Mancino
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