Ai sensi dell'art.546 c.p.p. il giudice nella motivazione deve, come è noto, a pena di nullità della sentenza, indicare non solo le prove sulle quali abbia fondato il proprio convincimento, ma anche le ragioni per le quali non abbia ritenuto attendibili le prove contrarie. Tale doppio obbligo motivazionale appare un riflesso di quel principio del contraddittorio che costituisce il cardine nel nuovo sistema processuale varato con la riforma del 1989. Quid iuris, nel caso in cui il giudice ometta di considerare, nel giustificare la propria decisione, una prova? Il lavoro si sofferma sui limiti di rilevabilità di tale errore nel giudizio di cassazione, attesa la nuova formulazione dell'art.606 comma 1 lett.e c.p.p.

L'omesso esame di prova come vizio della motivazione tra limiti normativi e deviazioni giurisprudenziali

RENON, Paolo
1995-01-01

Abstract

Ai sensi dell'art.546 c.p.p. il giudice nella motivazione deve, come è noto, a pena di nullità della sentenza, indicare non solo le prove sulle quali abbia fondato il proprio convincimento, ma anche le ragioni per le quali non abbia ritenuto attendibili le prove contrarie. Tale doppio obbligo motivazionale appare un riflesso di quel principio del contraddittorio che costituisce il cardine nel nuovo sistema processuale varato con la riforma del 1989. Quid iuris, nel caso in cui il giudice ometta di considerare, nel giustificare la propria decisione, una prova? Il lavoro si sofferma sui limiti di rilevabilità di tale errore nel giudizio di cassazione, attesa la nuova formulazione dell'art.606 comma 1 lett.e c.p.p.
1995
Corte di cassazione; sindacato sul difetto di motivazione; omessa valutazione di prova contraria
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