Il passaggio, con il codice di rito del 1989, ad un modello di processo penale di tipo accusatorio, dovrebbe avere portato con sé la nuova consapevolezza della differenza, a livello sia concettuale sia terminologico, tra regole di utilizzabilità della prova e regole di valutazione della prova. Ciò nonostante, non risulta sempre facile orientarsi, tra scelte legislative approssimative ed orientamenti giurisprudenziali ancora influenzati dai retaggi mentali del sistema inquisitorio. Il lavoro mette alla prova le nuove categorie sul terreno insidioso della disciplina transitoria prevista dalla legge n.267 del 1997.

Difetto di motivazione e disciplina transitoria dell'art.513 c.p.p.: ancora un caso di confusione tra utilizzazione e valutazione della prova

RENON, Paolo
1998-01-01

Abstract

Il passaggio, con il codice di rito del 1989, ad un modello di processo penale di tipo accusatorio, dovrebbe avere portato con sé la nuova consapevolezza della differenza, a livello sia concettuale sia terminologico, tra regole di utilizzabilità della prova e regole di valutazione della prova. Ciò nonostante, non risulta sempre facile orientarsi, tra scelte legislative approssimative ed orientamenti giurisprudenziali ancora influenzati dai retaggi mentali del sistema inquisitorio. Il lavoro mette alla prova le nuove categorie sul terreno insidioso della disciplina transitoria prevista dalla legge n.267 del 1997.
1998
prova inutilizzabile; esclusione dal materiale conoscitivo valutabile dal giudice
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