Una interpretazione troppo aderente al dato letterale del disposto di cui all'art.401 comma 5 c.p.p., secondo il quale in sede di incidente probatorio la prova va assunta con le medesime forme previste per il dibattimento, può condurre a veri e propri cortocircuiti normativi. In questa prospettiva va letto il tentativo di applicare, nel corso dell'udienza incidentale, le disposizioni in tema di letture dibattimentali.

Quando l'imputato rifiuta di sottoporsi all'esame disposto con incidente probatorio

RENON, Paolo
1998-01-01

Abstract

Una interpretazione troppo aderente al dato letterale del disposto di cui all'art.401 comma 5 c.p.p., secondo il quale in sede di incidente probatorio la prova va assunta con le medesime forme previste per il dibattimento, può condurre a veri e propri cortocircuiti normativi. In questa prospettiva va letto il tentativo di applicare, nel corso dell'udienza incidentale, le disposizioni in tema di letture dibattimentali.
1998
Formazione della prova in incidente probatorio; esame dell'imputato; rifiuto di sottoporsi all'esame; lettura delle precedenti dichiarazioni
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