La discussione sulla natura giuridica delle fondazioni bancarie e le conseguenze della, ormai dalla Corte costituzionale acclarata, riconduzione delle stesse tra i soggetti di diritto privato, è l'occasione per una riflessione sulla tendenziale perdita di rilevanza della qualificazione soggettiva ai fini dell'individuazione del regime giuridico applicabile alla persona giuridica. Il riconoscimento della natura pubblica delle Casse di Risparmio, è stato, un secolo fa, espressione della tendenza all'espansione dei domini del diritto pubblico; la "privatizzazione" delle fondazioni generate con la trasformazione delle ex Casse di Risparmio è, oggi, il segno dell'affermazione dell'opposta tendenza alla privatizzazione di soggetti pur chiamati ad operare nell'interesse della generalità. Analizzando, peraltro, la speciale regolamentazione del controllo , dell'impiego del patrimonio, della tutela dei destinatari dell'attività delle fondazioni, si constata che le regole applicate non sono tanto quelle del codice civile ma di una disciplina speciale introdotta nell'ordinamento contestualmente alla creazione delle nuove figure. Si delinea così l'esistenza di un regime giuridico delle attività private funzionalizzate agli interessi generali, potendo le fondazioni bancarie essere considerate emersione nel diritto positivo della, controversa, figura dogmatica degli enti privati di interesse pubblico.
Gli occhiali del giurista e la difficoltà di definire una realtà cangiante: le fondazioni bancarie tra privato e pubblico
SALA, Giovanni Antonio
2005-01-01
Abstract
La discussione sulla natura giuridica delle fondazioni bancarie e le conseguenze della, ormai dalla Corte costituzionale acclarata, riconduzione delle stesse tra i soggetti di diritto privato, è l'occasione per una riflessione sulla tendenziale perdita di rilevanza della qualificazione soggettiva ai fini dell'individuazione del regime giuridico applicabile alla persona giuridica. Il riconoscimento della natura pubblica delle Casse di Risparmio, è stato, un secolo fa, espressione della tendenza all'espansione dei domini del diritto pubblico; la "privatizzazione" delle fondazioni generate con la trasformazione delle ex Casse di Risparmio è, oggi, il segno dell'affermazione dell'opposta tendenza alla privatizzazione di soggetti pur chiamati ad operare nell'interesse della generalità. Analizzando, peraltro, la speciale regolamentazione del controllo , dell'impiego del patrimonio, della tutela dei destinatari dell'attività delle fondazioni, si constata che le regole applicate non sono tanto quelle del codice civile ma di una disciplina speciale introdotta nell'ordinamento contestualmente alla creazione delle nuove figure. Si delinea così l'esistenza di un regime giuridico delle attività private funzionalizzate agli interessi generali, potendo le fondazioni bancarie essere considerate emersione nel diritto positivo della, controversa, figura dogmatica degli enti privati di interesse pubblico.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.