Lo scritto muove dalla constatazione che la vigente disciplina del bilancio di esercizio sancisce una correlazione tra la classificazione in bilancio di alcuni elementi del capitale di funzionamento e i criteri applicati ai fini della loro valutazione, prescrivendo che tali criteri siano funzione dell’aggregato di stato patrimoniale in cui i suddetti elementi risultano iscritti. Da tale constatazione discende che là dove il redattore del bilancio provvede a modificare la classificazione di una o più condizioni produttive iscritte nell’attivo di stato patrimoniale la differente scelta classificatoria adottata può comportare una variazione nel criterio di valutazione. La circostanza solleva, quale conseguenza, il problema della “compatibilità” tra, da un lato, la variazione di criterio di valutazione indotta dal cambiamento di classificazione effettuato e, dall’altro lato, il principio di costanza dei criteri di valutazione, sancito dal punto 6) dell’art. 2423–bis c.c., comma 1. Ciò premesso, il nucleo centrale del lavoro è volto ad accertare se la differente scelta classificatoria adottata in bilancio e il conseguente adeguamento del criterio di valutazione configurino una situazione di “compatibilità” (o di “non compatibilità”) con il principio generale di costanza testé richiamato, con tutte le conseguenze che ne possono derivare in termini di necessità di derogare al suddetto principio ai sensi del comma 2 dell’art. 2423–bis c.c. Il campo d’indagine identificato è approfondito con specifico riguardo alla classificazione e valutazione dei titoli nel bilancio di esercizio delle imprese industriali, salvo poi riflettere, in un secondo momento, in merito alla possibilità di estendere ad altre classi di valori di bilancio e ad altri tipi di imprese – quelle bancarie e quelle assicurative – le conclusioni raggiunte.

Alcune riflessioni in merito alla deroga al principio di costanza dei criteri di valutazione

CORBELLA, Silvano
2004-01-01

Abstract

Lo scritto muove dalla constatazione che la vigente disciplina del bilancio di esercizio sancisce una correlazione tra la classificazione in bilancio di alcuni elementi del capitale di funzionamento e i criteri applicati ai fini della loro valutazione, prescrivendo che tali criteri siano funzione dell’aggregato di stato patrimoniale in cui i suddetti elementi risultano iscritti. Da tale constatazione discende che là dove il redattore del bilancio provvede a modificare la classificazione di una o più condizioni produttive iscritte nell’attivo di stato patrimoniale la differente scelta classificatoria adottata può comportare una variazione nel criterio di valutazione. La circostanza solleva, quale conseguenza, il problema della “compatibilità” tra, da un lato, la variazione di criterio di valutazione indotta dal cambiamento di classificazione effettuato e, dall’altro lato, il principio di costanza dei criteri di valutazione, sancito dal punto 6) dell’art. 2423–bis c.c., comma 1. Ciò premesso, il nucleo centrale del lavoro è volto ad accertare se la differente scelta classificatoria adottata in bilancio e il conseguente adeguamento del criterio di valutazione configurino una situazione di “compatibilità” (o di “non compatibilità”) con il principio generale di costanza testé richiamato, con tutte le conseguenze che ne possono derivare in termini di necessità di derogare al suddetto principio ai sensi del comma 2 dell’art. 2423–bis c.c. Il campo d’indagine identificato è approfondito con specifico riguardo alla classificazione e valutazione dei titoli nel bilancio di esercizio delle imprese industriali, salvo poi riflettere, in un secondo momento, in merito alla possibilità di estendere ad altre classi di valori di bilancio e ad altri tipi di imprese – quelle bancarie e quelle assicurative – le conclusioni raggiunte.
2004
bilancio di esercizio; principio di costanza; classificazione; valutazione
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