Dirò qualcosa su illegittimità formale e annullamento, ragionando sull’art. 21 octies 2° comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15, secondo il quale «non è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato». Il comma continua poi con una seconda proposizione: «Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato».Tanto si è scritto, che sarebbe davvero difficile presumere di poter dire qualcosa di nuovo su questo argomento. Vorrei provare comunque a proporre una lettura delle disposizioni in questione e del loro possibile funzionamento nel contesto del nostro processo amministrativo. Cercherò poi di avanzare alcune ipotesi sulle conseguenze che la nuova disposizione può provocare. Anticipando quello che dirò su questo, mi pare si possa pensare che l’art. 21 octies caratterizza il processo su atti vincolati come un giudizio di spettanza; che introduce una divaricazione importante, e una significativa differenza di regime fra provvedimenti vincolati e provvedimenti discrezionali; che ci costringe a rivedere decennali se non secolari impostazioni in tema di illegittimità e invalidità, e in tema di rapporto fra le due nozioni, e infine che porta (quasi) a compimento il superamento del concetto tradizionale di interesse legittimo. Chiuderò infine chiedendomi quali siano le possibili conseguenze concrete della nuova disciplina, e la complessiva valutazione che essa merita.

Vizi "formali" e poteri del giudice amministrativo

CORLETTO, Daniele
2006-01-01

Abstract

Dirò qualcosa su illegittimità formale e annullamento, ragionando sull’art. 21 octies 2° comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15, secondo il quale «non è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato». Il comma continua poi con una seconda proposizione: «Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato».Tanto si è scritto, che sarebbe davvero difficile presumere di poter dire qualcosa di nuovo su questo argomento. Vorrei provare comunque a proporre una lettura delle disposizioni in questione e del loro possibile funzionamento nel contesto del nostro processo amministrativo. Cercherò poi di avanzare alcune ipotesi sulle conseguenze che la nuova disposizione può provocare. Anticipando quello che dirò su questo, mi pare si possa pensare che l’art. 21 octies caratterizza il processo su atti vincolati come un giudizio di spettanza; che introduce una divaricazione importante, e una significativa differenza di regime fra provvedimenti vincolati e provvedimenti discrezionali; che ci costringe a rivedere decennali se non secolari impostazioni in tema di illegittimità e invalidità, e in tema di rapporto fra le due nozioni, e infine che porta (quasi) a compimento il superamento del concetto tradizionale di interesse legittimo. Chiuderò infine chiedendomi quali siano le possibili conseguenze concrete della nuova disciplina, e la complessiva valutazione che essa merita.
2006
atti; amministrativi; legittimità; vizi
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