Nell'articolo viene richiamato l'intervento con cui la Corte di Cassazione ha risolto in maniera innovativa, rispetto alle precedenti sentenze di legittimità e di merito, la questione relativa alla possibilità di considerare anche una donazione titolo astrattamente idoneo a fondare l'acquisto ex art. 1153 c.c. Infatti, mentre in precedenza la donazione di beni altrui era sempre stata ritenuta nulla ex art. 771 comma 1 c.c, nella sentenza n. 1596/2001 la Cassazione ha considerato la medesima semplicemente inefficace. Nel contributo ci si sofferma, quindi, sulle conseguenze che derivano dal nuovo orientamento manifestato dalla Suprema Corte, in particolare con riferimento all'idoneità della suddetta donazione ai fini dell'usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c. e alla possibilità di estendere le stesse considerazioni alla fattispecie di acquisto prevista all'art. 1153 c.c.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 1596 del 2001: la donazione di beni altrui è (semplicemente) inefficace
OMODEI SALE', Riccardo
2001-01-01
Abstract
Nell'articolo viene richiamato l'intervento con cui la Corte di Cassazione ha risolto in maniera innovativa, rispetto alle precedenti sentenze di legittimità e di merito, la questione relativa alla possibilità di considerare anche una donazione titolo astrattamente idoneo a fondare l'acquisto ex art. 1153 c.c. Infatti, mentre in precedenza la donazione di beni altrui era sempre stata ritenuta nulla ex art. 771 comma 1 c.c, nella sentenza n. 1596/2001 la Cassazione ha considerato la medesima semplicemente inefficace. Nel contributo ci si sofferma, quindi, sulle conseguenze che derivano dal nuovo orientamento manifestato dalla Suprema Corte, in particolare con riferimento all'idoneità della suddetta donazione ai fini dell'usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c. e alla possibilità di estendere le stesse considerazioni alla fattispecie di acquisto prevista all'art. 1153 c.c.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.