L'articolo affronta, per risolverla in senso positivo, la questione se la donazione possa costituire un titolo idoneo ai fini della regola "possesso vale titolo" di cui all'art. 1153 c.c. Dopo alcune considerazioni preliminari dirette a chiarire il modo in cui l'acquisto ex art. 1153 si verifica in capo al terzo, si conclude nel senso per cui è preferibile ritenere che anche la donazione, in quanto idonea a giustificare il possesso dell'acquirente allo stesso modo della vendita o di altro negozio a titolo oneroso, possa costituire un giusto titolo per fondare l'acquisto ex art. 1153 c.c.
Donazione di bene mobile
OMODEI SALE', Riccardo
2001-01-01
Abstract
L'articolo affronta, per risolverla in senso positivo, la questione se la donazione possa costituire un titolo idoneo ai fini della regola "possesso vale titolo" di cui all'art. 1153 c.c. Dopo alcune considerazioni preliminari dirette a chiarire il modo in cui l'acquisto ex art. 1153 si verifica in capo al terzo, si conclude nel senso per cui è preferibile ritenere che anche la donazione, in quanto idonea a giustificare il possesso dell'acquirente allo stesso modo della vendita o di altro negozio a titolo oneroso, possa costituire un giusto titolo per fondare l'acquisto ex art. 1153 c.c.File in questo prodotto:
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