L’introduzione dell’amministrazione di sostegno ha relegato l’interdizione giudiziale e l’inabilitazione a istituti residuali, potendo, meglio di questi ultimi, far fronte alle concrete esigenze del soggetto «impossibilitato » a provvedere ai propri interessi. Più esplicitamente rispetto ai previgenti istituti di protezione, l’amministrazione di sostegno fa riferimento a interessi di natura sia patrimoniale sia personale. Resta ferma, tuttavia, riguardo agli interessi di natura personale, la necessità di valutare in concreto le effettive capacità del beneficiario per modo da rispettarne la dignità e salvaguardare lo sviluppo della personalità.
Titolo: | Amministrazione di sostegno e consenso ai trattamenti terapeutici |
Autori: | |
Data di pubblicazione: | 2005 |
Rivista: | |
Abstract: | L’introduzione dell’amministrazione di sostegno ha relegato l’interdizione giudiziale e l’inabilitazione a istituti residuali, potendo, meglio di questi ultimi, far fronte alle concrete esigenze del soggetto «impossibilitato » a provvedere ai propri interessi. Più esplicitamente rispetto ai previgenti istituti di protezione, l’amministrazione di sostegno fa riferimento a interessi di natura sia patrimoniale sia personale. Resta ferma, tuttavia, riguardo agli interessi di natura personale, la necessità di valutare in concreto le effettive capacità del beneficiario per modo da rispettarne la dignità e salvaguardare lo sviluppo della personalità. |
Handle: | http://hdl.handle.net/11562/23858 |
Appare nelle tipologie: | 01.01 Articolo in Rivista |