Con la sentenza in commento la Cassazione aderisce esplicitamente al principio dell'integrale risarcimento del danno come criterio guida nella quantificazione del c.d. interesse contrattuale negativo. Tuttavia, confermando il proprio consolidato orientamento essa ribadisce che l'interesse negativo non può mai concidere con l'interesse positivo. Si perpetua in tal modo una concezione teleologicamente orientata della responsabilità precontrattuale, non più giustificabile alla luce del suo collegamento sistematico con il criterio della buona fede oggettiva. In realtà esistono alcune ipotesi in cui è possibile configurare la coincidenza, non solo nel quantum, tra interesse negativo e positivo, garantendo in tal modo l'integrale risarcimento del danno conseguente alla violazione della regola di correttezza nella fase precontrattuale.
La quantificazione dell’interesse contrattuale negativo nella responsabilità in contrahendo ex art. 1338 c.c.
MERUZZI, Giovanni
2005-01-01
Abstract
Con la sentenza in commento la Cassazione aderisce esplicitamente al principio dell'integrale risarcimento del danno come criterio guida nella quantificazione del c.d. interesse contrattuale negativo. Tuttavia, confermando il proprio consolidato orientamento essa ribadisce che l'interesse negativo non può mai concidere con l'interesse positivo. Si perpetua in tal modo una concezione teleologicamente orientata della responsabilità precontrattuale, non più giustificabile alla luce del suo collegamento sistematico con il criterio della buona fede oggettiva. In realtà esistono alcune ipotesi in cui è possibile configurare la coincidenza, non solo nel quantum, tra interesse negativo e positivo, garantendo in tal modo l'integrale risarcimento del danno conseguente alla violazione della regola di correttezza nella fase precontrattuale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.