Il contributo prende le mosse dalla constatazione che la riforma del diritto di famiglia attuata nel 1975 ha inciso in duecentotrentaquattro norme del codice civile, considerando anche le norme di attuazione, la Corte Costituzionale è stata chiamata al giudizio di legittimità una trentina di volte e questi giudizi sono sfociati in dichiarazioni di incostituzionalità dodici volte. Già l'esiguo numero delle sentenze di costituzionalità rispetto al rilevante numero di norme riformate consente di esprimere un giudizio sostanzialmente positivo sulla qualità della riforma. Vengono, quindi, considerati brevemente i tre seguenti ambiti sui quali la Corte Costituzionale è intervenuta per dichiarare l'illegittimità di alcune disposizioni della riforma: il primo concerne il bilanciamento fra gli interessi della prole e quelli della proprietà; il secondo riguarda il trattamento da riservare alle separazioni consensuali, in relazione a quanto disposto a proposito delle separazioni giudiziali, sotto il profilo della tutela accordata al coniuge debole e ai figli; il terzo fa riferimento all'esigenza di disciplinare la filiazione naturale, in modo da assicurare una protezione adeguata a chi si trovi in questa condizione.
A trent’anni dalla riforma del diritto di famiglia, un bilancio in termini di costituzionalità
ZACCARIA, Alessio
2006-01-01
Abstract
Il contributo prende le mosse dalla constatazione che la riforma del diritto di famiglia attuata nel 1975 ha inciso in duecentotrentaquattro norme del codice civile, considerando anche le norme di attuazione, la Corte Costituzionale è stata chiamata al giudizio di legittimità una trentina di volte e questi giudizi sono sfociati in dichiarazioni di incostituzionalità dodici volte. Già l'esiguo numero delle sentenze di costituzionalità rispetto al rilevante numero di norme riformate consente di esprimere un giudizio sostanzialmente positivo sulla qualità della riforma. Vengono, quindi, considerati brevemente i tre seguenti ambiti sui quali la Corte Costituzionale è intervenuta per dichiarare l'illegittimità di alcune disposizioni della riforma: il primo concerne il bilanciamento fra gli interessi della prole e quelli della proprietà; il secondo riguarda il trattamento da riservare alle separazioni consensuali, in relazione a quanto disposto a proposito delle separazioni giudiziali, sotto il profilo della tutela accordata al coniuge debole e ai figli; il terzo fa riferimento all'esigenza di disciplinare la filiazione naturale, in modo da assicurare una protezione adeguata a chi si trovi in questa condizione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.