La sentenza della Corte cost. n. 126 del 2026 dichiara costituzionalmente illegittimo l’art. 104-bis, comma 1-bis, secondo periodo, disp. att. c.p.p. nella parte in cui estende ai creditori che abbiano iniziato o siano intervenuti in un’esecuzione individuale, rispetto ai beni sequestrati o confiscati ai sensi degli artt. 321, comma 2, c.p.p. e 322-ter c.p., il sistema di accertamento e soddisfacimento previsto dal titolo IV del Libro I del codice antimafia. La Corte ravvisa una compressione irragionevole e sproporzionata dei diritti del terzo di buona fede, determinata sia dall’onere di dimostrare la propria estraneità all’attività illecita del debitore, sia dal limite quantitativo al soddisfacimento. L’esito sembra restituire centralità alla priorità delle formalità pubblicitarie. La motivazione lascia, nondimeno, aperti il rapporto con le procedure concorsuali, la distinta struttura della confisca diretta e di quella per equivalente, la posizione del creditore non ancora procedente e dell’aggiudicatario, nonché il possibile eccesso di delega derivante dall’estensione alle esecuzioni individuali di una disciplina concepita per il coordinamento con la liquidazione giudiziale.

RITORNO AL FUTURO: L’ORDO TEMPORALIS RITROVATO. TUTELA DEI CREDITORI E LIMITI ALLA GENERALIZZAZIONE DEL MODELLO ANTIMAFIA

Tedoldi, Alberto Maria
2026-01-01

Abstract

La sentenza della Corte cost. n. 126 del 2026 dichiara costituzionalmente illegittimo l’art. 104-bis, comma 1-bis, secondo periodo, disp. att. c.p.p. nella parte in cui estende ai creditori che abbiano iniziato o siano intervenuti in un’esecuzione individuale, rispetto ai beni sequestrati o confiscati ai sensi degli artt. 321, comma 2, c.p.p. e 322-ter c.p., il sistema di accertamento e soddisfacimento previsto dal titolo IV del Libro I del codice antimafia. La Corte ravvisa una compressione irragionevole e sproporzionata dei diritti del terzo di buona fede, determinata sia dall’onere di dimostrare la propria estraneità all’attività illecita del debitore, sia dal limite quantitativo al soddisfacimento. L’esito sembra restituire centralità alla priorità delle formalità pubblicitarie. La motivazione lascia, nondimeno, aperti il rapporto con le procedure concorsuali, la distinta struttura della confisca diretta e di quella per equivalente, la posizione del creditore non ancora procedente e dell’aggiudicatario, nonché il possibile eccesso di delega derivante dall’estensione alle esecuzioni individuali di una disciplina concepita per il coordinamento con la liquidazione giudiziale.
2026
sequestro confisca misure antimafia esecuzione forzata ordo temporalis
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/1205127
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