Con la sentenza n. 15075 del 5 giugno 2025, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto dal Ministero dell’Interno avverso il decreto della Corte d’appello di Brescia, che aveva riconosciuto il diritto della madre intenzionale – unita civilmente alla madre biologica – a essere indicata quale genitore nei certificati di nascita di due minori, nati in Italia a seguito di fecondazione eterologa praticata all’estero. Si tratta di una pronuncia di rilievo sistemico, resa possibile dalla sopravvenuta sentenza n. 68 del 2025 della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge n. 40/2004, nella parte in cui non consente il riconoscimento, sin dalla nascita, del legame di filiazione tra il nato e la madre intenzionale che abbia partecipato al progetto genitoriale con-diviso. La Corte di Cassazione si è così adeguata a un nuovo assetto costituzionale e convenzionale che impone, al centro della disciplina dello status filiationis, la tutela effettiva dell’interesse del minore e il riconoscimento giuridico delle re-sponsabilità liberamente assunte.

GENITORIALITÀ INTENZIONALE E STATUS DEL NATO DA PMA ALL’ESTERO NEL RECENTE DIALOGO TRA CORTI

Giulia Bazzoni
2025-01-01

Abstract

Con la sentenza n. 15075 del 5 giugno 2025, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto dal Ministero dell’Interno avverso il decreto della Corte d’appello di Brescia, che aveva riconosciuto il diritto della madre intenzionale – unita civilmente alla madre biologica – a essere indicata quale genitore nei certificati di nascita di due minori, nati in Italia a seguito di fecondazione eterologa praticata all’estero. Si tratta di una pronuncia di rilievo sistemico, resa possibile dalla sopravvenuta sentenza n. 68 del 2025 della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge n. 40/2004, nella parte in cui non consente il riconoscimento, sin dalla nascita, del legame di filiazione tra il nato e la madre intenzionale che abbia partecipato al progetto genitoriale con-diviso. La Corte di Cassazione si è così adeguata a un nuovo assetto costituzionale e convenzionale che impone, al centro della disciplina dello status filiationis, la tutela effettiva dell’interesse del minore e il riconoscimento giuridico delle re-sponsabilità liberamente assunte.
2025
GENITORIALITÀ INTENZIONALE, STATUS DEL NATO, PMA ALL’ESTERO
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