La Corte di Cassazione, Sez. III, con le sentenze 29 luglio 2025, nn. 21758 e 21759, è intervenuta in maniera sistematica sul rapporto tra giudicato sovrana-zionale CEDU e giudicato interno, precisando l’estensione oggettiva del primo e i limiti del sindacato del giudice nazionale. Il principio di diritto affermato è netto: le questioni (domande o capi) già portate dinanzi e decise dalla Corte EDU non possono essere nuovamente esa-minate da parte del giudice interno. Residua, in capo a quest’ultimo, soltanto la cognizione delle domande non dedotte davanti alla Corte di Strasburgo, ov-vero dedotte ma non esaminate. Il giudice nazionale non può dunque pronun-ciarsi su domande di danno già accolte o rigettate dalla Corte EDU, pena la violazione del giudicato sovranazionale.
La rilevanza del giudicato sovranazionale CEDU sull’ “equa soddisfazione” nell’ordinamento interno
Giulia Bazzoni
2025-01-01
Abstract
La Corte di Cassazione, Sez. III, con le sentenze 29 luglio 2025, nn. 21758 e 21759, è intervenuta in maniera sistematica sul rapporto tra giudicato sovrana-zionale CEDU e giudicato interno, precisando l’estensione oggettiva del primo e i limiti del sindacato del giudice nazionale. Il principio di diritto affermato è netto: le questioni (domande o capi) già portate dinanzi e decise dalla Corte EDU non possono essere nuovamente esa-minate da parte del giudice interno. Residua, in capo a quest’ultimo, soltanto la cognizione delle domande non dedotte davanti alla Corte di Strasburgo, ov-vero dedotte ma non esaminate. Il giudice nazionale non può dunque pronun-ciarsi su domande di danno già accolte o rigettate dalla Corte EDU, pena la violazione del giudicato sovranazionale.| File | Dimensione | Formato | |
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