Nel giudizio incardinato per la declaratoria di inefficacia relativa dell’atto istitutivo del trust e di dotazione di un complesso alberghiero, è correttamente individuata come legittimata passiva la incaricata società specializzata nello svolgimento, in modo professionale, dell’attività di trustee. Ai fini della soccombenza, in capo a quest’ultima non viene in rilievo alcun profilo di responsabilità, sul piano causale, dal momento che l’obbligo di impiegare e disporre del patrimonio del trust secondo quanto stabilito nell’atto istitutivo non può essere qualificato quale comportamento antigiuridico.

Il difetto di legittimazione passiva del trustee (App. Venezia, 18 luglio 2024)

Giulia Bazzoni
2025-01-01

Abstract

Nel giudizio incardinato per la declaratoria di inefficacia relativa dell’atto istitutivo del trust e di dotazione di un complesso alberghiero, è correttamente individuata come legittimata passiva la incaricata società specializzata nello svolgimento, in modo professionale, dell’attività di trustee. Ai fini della soccombenza, in capo a quest’ultima non viene in rilievo alcun profilo di responsabilità, sul piano causale, dal momento che l’obbligo di impiegare e disporre del patrimonio del trust secondo quanto stabilito nell’atto istitutivo non può essere qualificato quale comportamento antigiuridico.
2025
Trust, legittimazione passiva, trustee
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