Seguendo l’esempio fornito da diverse legislazioni straniere, la l. n. 193/2023 ha introdotto nell’ordinamento italiano il diritto all’oblio oncologico per gli individui sopravvissuti al cancro. In forza di questo provvedimento, le persone guarite da una patologia oncologica hanno il diritto di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria condizione patologica pregressa qualora siano trascorsi più dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo della malattia senza ricadute. Il contributo analizza, in particolare, le norme della nuova legge che disciplinano l’applicazione del diritto in parola nell’ambito del contratto di assicurazione.
Contratto di assicurazione e diritto all’oblio oncologico nella l. n. 193/2023
M. Faccioli
2025-01-01
Abstract
Seguendo l’esempio fornito da diverse legislazioni straniere, la l. n. 193/2023 ha introdotto nell’ordinamento italiano il diritto all’oblio oncologico per gli individui sopravvissuti al cancro. In forza di questo provvedimento, le persone guarite da una patologia oncologica hanno il diritto di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria condizione patologica pregressa qualora siano trascorsi più dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo della malattia senza ricadute. Il contributo analizza, in particolare, le norme della nuova legge che disciplinano l’applicazione del diritto in parola nell’ambito del contratto di assicurazione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.



