Il saggio prende in esame il ius occidendi introdotto dalla lex Iulia de adulteriis rispetto all’adulterio flagrante, con particolare riferimento alle condizioni di luogo stabilite per l’esercizio del potere da parte del pater e del marito, circoscritto allo spazio delle rispettive domus. Si sofferma, quindi, sul significato di domus, da intendersi come domicilium in ragione del richiamo effettuato dai prudentes alla disciplina della lex Cornelia de iniuriis. Infine, si interroga sulla ratio di tali limitazioni spaziali al ius occidendi, che i giuristi individuano nella maggiore offesa (maior iniuria) arrecata in ragione del locus commissi delicti (casa paterna o coniugale).
«Non ubicumque … permittitur ei occidere»: condizioni di luogo per il ius occidendi ex lege Iulia de adulteriis
Francesca Rossi
2025-01-01
Abstract
Il saggio prende in esame il ius occidendi introdotto dalla lex Iulia de adulteriis rispetto all’adulterio flagrante, con particolare riferimento alle condizioni di luogo stabilite per l’esercizio del potere da parte del pater e del marito, circoscritto allo spazio delle rispettive domus. Si sofferma, quindi, sul significato di domus, da intendersi come domicilium in ragione del richiamo effettuato dai prudentes alla disciplina della lex Cornelia de iniuriis. Infine, si interroga sulla ratio di tali limitazioni spaziali al ius occidendi, che i giuristi individuano nella maggiore offesa (maior iniuria) arrecata in ragione del locus commissi delicti (casa paterna o coniugale).| File | Dimensione | Formato | |
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ROSSI (2025), Non ubicumque … permittitur ei occidere. Condizioni di luogo per il ius occidendi ex lege Iulia de adulteriis (SDHI, 89-2023, 133-159).pdf
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