A partire da due sentenze rese dalla Grande Sezione della Corte di giustizia in data 18 giugno 2024, l’intervento intende riflettere sul tema della circolazione dello status di rifugiato (e di beneficiario di protezione sussidiaria) tra i paesi partecipanti al Sistema Europeo Comune di Asilo (SECA). Il tema si pone infatti in quanto nessuna norma del TFUE o di diritto derivato impone il riconoscimento del provvedimento positivo attributivo di tale status adottato in un altro Stato membro. Pur affermando in modo molto chiaro che, allo stato attuale del SECA, nonostante l’obiettivo indicato dall’art. 78 TFUE, l’ordinamento UE non ha ancora raggiunto l’obiettivo del riconoscimento di uno status uniforme valido in tutta l’Unione, tuttavia, la Corte, valorizzando il principio della mutua fiducia e la tutela dei diritti fondamentali, arriva a riconoscere al provvedimento emesso da uno Stato membro una valenza anche per gli altri paesi le cui autorità si trovassero di fronte ad una seconda domanda di protezione internazionale. Sebbene dalla giurisprudenza analizzata emerga come, all’attuale stato di sviluppo del diritto UE, la mutua fiducia non rappresenti, nell’ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, un principio autonomo, applicabile indipendentemente dalla legislazione secondaria, non può non notarsi una forte incongruenza. Infatti, il mancato raggiungimento dell’obiettivo, previsto dal diritto primario, della circolazione dello status di rifugiato (e di beneficiario di protezione sussidiaria) desta perplessità nell’ambito di un sistema, quale il SECA, contraddistinto da norme materiali armonizzate circa le qualifiche in presenza delle quali gli Stati sono tenuti, con atto meramente ricognitivo e non costitutivo, ad attribuire tale status e da una giurisprudenza della Corte di giustizia che sta, notevolmente e progressivamente, ampliando le nozioni di persecuzione, imponendo agli Stati membri il riconoscimento dello status a categorie sempre più ampie di soggetti.
La circolazione dello status di rifugiato all’interno dello spazio giuridico europeo
fratea
2025-01-01
Abstract
A partire da due sentenze rese dalla Grande Sezione della Corte di giustizia in data 18 giugno 2024, l’intervento intende riflettere sul tema della circolazione dello status di rifugiato (e di beneficiario di protezione sussidiaria) tra i paesi partecipanti al Sistema Europeo Comune di Asilo (SECA). Il tema si pone infatti in quanto nessuna norma del TFUE o di diritto derivato impone il riconoscimento del provvedimento positivo attributivo di tale status adottato in un altro Stato membro. Pur affermando in modo molto chiaro che, allo stato attuale del SECA, nonostante l’obiettivo indicato dall’art. 78 TFUE, l’ordinamento UE non ha ancora raggiunto l’obiettivo del riconoscimento di uno status uniforme valido in tutta l’Unione, tuttavia, la Corte, valorizzando il principio della mutua fiducia e la tutela dei diritti fondamentali, arriva a riconoscere al provvedimento emesso da uno Stato membro una valenza anche per gli altri paesi le cui autorità si trovassero di fronte ad una seconda domanda di protezione internazionale. Sebbene dalla giurisprudenza analizzata emerga come, all’attuale stato di sviluppo del diritto UE, la mutua fiducia non rappresenti, nell’ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, un principio autonomo, applicabile indipendentemente dalla legislazione secondaria, non può non notarsi una forte incongruenza. Infatti, il mancato raggiungimento dell’obiettivo, previsto dal diritto primario, della circolazione dello status di rifugiato (e di beneficiario di protezione sussidiaria) desta perplessità nell’ambito di un sistema, quale il SECA, contraddistinto da norme materiali armonizzate circa le qualifiche in presenza delle quali gli Stati sono tenuti, con atto meramente ricognitivo e non costitutivo, ad attribuire tale status e da una giurisprudenza della Corte di giustizia che sta, notevolmente e progressivamente, ampliando le nozioni di persecuzione, imponendo agli Stati membri il riconoscimento dello status a categorie sempre più ampie di soggetti.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.



