Il contributo commenta due sentenze della Corte di Cassazione, che giungono a conclusioni diverse in merito alla necessità che la conciliazione in sede sindacale prevista dagli artt. 2113, ultimo comma, c.c. e art. 411 c.p.c. sia conclusa nella sede fisica dell'organizzazione sindacale.

La "sede sindacale" delle conciliazioni ex artt. 2113, ultimo comma, c.c. e 411 c.p.c. va intesa anche come luogo fisico?

andrea pilati
2024-01-01

Abstract

Il contributo commenta due sentenze della Corte di Cassazione, che giungono a conclusioni diverse in merito alla necessità che la conciliazione in sede sindacale prevista dagli artt. 2113, ultimo comma, c.c. e art. 411 c.p.c. sia conclusa nella sede fisica dell'organizzazione sindacale.
2024
conciliazione in sede sindacale
luogo di sottoscrizione
assistenza del rappresentante sindacale
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/1162790
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