Il contributo commenta due sentenze della Corte di Cassazione, che giungono a conclusioni diverse in merito alla necessità che la conciliazione in sede sindacale prevista dagli artt. 2113, ultimo comma, c.c. e art. 411 c.p.c. sia conclusa nella sede fisica dell'organizzazione sindacale.
La "sede sindacale" delle conciliazioni ex artt. 2113, ultimo comma, c.c. e 411 c.p.c. va intesa anche come luogo fisico?
andrea pilati
2024-01-01
Abstract
Il contributo commenta due sentenze della Corte di Cassazione, che giungono a conclusioni diverse in merito alla necessità che la conciliazione in sede sindacale prevista dagli artt. 2113, ultimo comma, c.c. e art. 411 c.p.c. sia conclusa nella sede fisica dell'organizzazione sindacale.File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.