Lo studio ha analizzato la giurisprudenza in ordine alle controversie sugli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni e, in specie, nelle amministrazioni statali. L’esame, da un lato, ne ha esplicitato e palesato le argomentazioni, gli argomenti, e le linee argomentative; dall’altro, ne ha analizzato la coerenza nel senso di “consistency” e “coherence”. All’uopo la ricerca, condotta con taglio critico, si è articola in più snodi: la ricostruzione del paradigma proprio del potere amministrativo (la c.d. funzionalizzazione pubblicistica-analitica) versus quello dei poteri privati ed, in specie, del datore di lavoro; la verifica, con esito positivo, della coerenza fra …astratto e concreto …o, se si vuole, fra, da un lato, l’enunciazione giurisprudenziale dell’utilizzo del modello di disciplina predicabile ai poteri del privato datore di lavoro; dall’altro, l’applicazione del modello in esame ai fini della soluzione delle controversie aventi ad oggetto gli incarichi dirigenziali; l’approfondimento del contenuto degli obblighi della pubblica amministrazione, in sede di conferimento degli incarichi dirigenziali, quale specificazione delle clausole generali di correttezza e di buona fede in base ai principi di imparzialità e di buon andamento, con conseguente criticità di ordine sistematico e relativa proposta di soluzione. All’esito dell’indagine è emerso che i poteri di conferimento degli incarichi dirigenziali sono disciplinati, per mezzo dell’intermediazione delle clausole generali di correttezza e di buna fede, dall’imparzialità e buon andamento ex art. 97 della Costituzione. Tuttavia detti principi non conformano ab interno i predetti poteri così da garantire che il loro esercizio sia finalisticamente funzionale alla migliore soluzione per la cura concreta dell’interesse pubblico, ossia il conferimento dell’incarico al dirigente maggiormente qualificato in relazione ad esso. Ma li limitano ab externo così da garantire l’interesse degli aspiranti a che l’incarico dirigenziale sia attribuito senza favoritismi o discriminazioni specie quelle fondate sull’appartenenza politica. La prospettiva appare differente da quella propriamente pubblicistica: al centro non più la pubblica amministrazione, ma l’individuo o, se si vuole, il moto oscillante non è più dalla pubblica amministrazione all’individuo, ma è piuttosto dall’individuo alla pubblica amministrazione.
Gli incarichi dirigenziali fra potere amministrativo (funzionalizzato) e poteri privati (defunzionalizzati): l’angolo visuale del diritto vivente
Moro
2024-01-01
Abstract
Lo studio ha analizzato la giurisprudenza in ordine alle controversie sugli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni e, in specie, nelle amministrazioni statali. L’esame, da un lato, ne ha esplicitato e palesato le argomentazioni, gli argomenti, e le linee argomentative; dall’altro, ne ha analizzato la coerenza nel senso di “consistency” e “coherence”. All’uopo la ricerca, condotta con taglio critico, si è articola in più snodi: la ricostruzione del paradigma proprio del potere amministrativo (la c.d. funzionalizzazione pubblicistica-analitica) versus quello dei poteri privati ed, in specie, del datore di lavoro; la verifica, con esito positivo, della coerenza fra …astratto e concreto …o, se si vuole, fra, da un lato, l’enunciazione giurisprudenziale dell’utilizzo del modello di disciplina predicabile ai poteri del privato datore di lavoro; dall’altro, l’applicazione del modello in esame ai fini della soluzione delle controversie aventi ad oggetto gli incarichi dirigenziali; l’approfondimento del contenuto degli obblighi della pubblica amministrazione, in sede di conferimento degli incarichi dirigenziali, quale specificazione delle clausole generali di correttezza e di buona fede in base ai principi di imparzialità e di buon andamento, con conseguente criticità di ordine sistematico e relativa proposta di soluzione. All’esito dell’indagine è emerso che i poteri di conferimento degli incarichi dirigenziali sono disciplinati, per mezzo dell’intermediazione delle clausole generali di correttezza e di buna fede, dall’imparzialità e buon andamento ex art. 97 della Costituzione. Tuttavia detti principi non conformano ab interno i predetti poteri così da garantire che il loro esercizio sia finalisticamente funzionale alla migliore soluzione per la cura concreta dell’interesse pubblico, ossia il conferimento dell’incarico al dirigente maggiormente qualificato in relazione ad esso. Ma li limitano ab externo così da garantire l’interesse degli aspiranti a che l’incarico dirigenziale sia attribuito senza favoritismi o discriminazioni specie quelle fondate sull’appartenenza politica. La prospettiva appare differente da quella propriamente pubblicistica: al centro non più la pubblica amministrazione, ma l’individuo o, se si vuole, il moto oscillante non è più dalla pubblica amministrazione all’individuo, ma è piuttosto dall’individuo alla pubblica amministrazione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.