Il complesso delle regole codicistiche in tema di nullità contrat- tuale trova nel contratto di cessione di credito inesistente (e nei con- seguenti rimedi assicurati al cessionario) un particolare ‘banco di prova’, che costringe a una riflessione di sistema in tema di inesi- stenza dell’oggetto contrattuale. Ci si chiede se il contratto di cessio- ne (onerosa) di credito inesistente sia sempre da considerarsi nullo, oppure se all’interno della disciplina dettata per tale particolare con- tratto sia ravvisabile un’eccezione alla regola generale. Tale riflessio- ne è strettamente connessa alla lettura dell’art. 1266 c.c., ove si sta- tuisce un particolare obbligo di garanzia a carico del cedente per l’e- sistenza del credito al tempo della cessione.
Cessione di credito inesistente: la garanzia del cedente ex art. 1266 c.c. quale eccezione alla nullità del contratto
Antolini Alessandro
2023-01-01
Abstract
Il complesso delle regole codicistiche in tema di nullità contrat- tuale trova nel contratto di cessione di credito inesistente (e nei con- seguenti rimedi assicurati al cessionario) un particolare ‘banco di prova’, che costringe a una riflessione di sistema in tema di inesi- stenza dell’oggetto contrattuale. Ci si chiede se il contratto di cessio- ne (onerosa) di credito inesistente sia sempre da considerarsi nullo, oppure se all’interno della disciplina dettata per tale particolare con- tratto sia ravvisabile un’eccezione alla regola generale. Tale riflessio- ne è strettamente connessa alla lettura dell’art. 1266 c.c., ove si sta- tuisce un particolare obbligo di garanzia a carico del cedente per l’e- sistenza del credito al tempo della cessione.File | Dimensione | Formato | |
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