La sentenza al vaglio del presente contributo presenta il pregio di aver esaminato, con meticolosa attenzione e nitida chiarezza, la seguente questione giuridica: l’opera di ius dicere del magistrato che ha già esercitato le funzioni di Pubblico Ministero nel secondo grado di giudizio di un processo penale, all’esito del quale gli imputati sono stati condannati, può dirsi afflitta da vizi di imparzialità, qualora egli si trovi, successivamente, a far parte, in qualità di giudice relatore, del collegio giudicante incaricato di valutare l’applicazione delle misure di prevenzione in capo ai medesimi imputati e per i medesimi fatti? La Corte EDU ha, dunque, dovuto interrogarsi se, in una siffatta evenienza, sia da ritenersi violato il principio di imparzialità del giudice, tutelato dall’articolo 6, par. 1, CEDU, violazione rispetto alla quale, all’esito di un iter argomentativo in grado di valorizzare le peculiarità della fattispecie concreta, il ricorso è stato dichiarato ricevibile e l’Italia condannata al risarcimento del danno nei confronti dei ricorrenti.

La Corte Edu condanna l’Italia per violazione dell’art. 6 CEDU per difetto di imparzialità del giudice relatore componente il collegio giudicante in un procedimento di prevenzione, poiché lo stesso aveva già svolto funzioni di pubblico ministero nel grado d’appello del definito processo penale a carico dei medesimi soggetti ed avente ad oggetto le medesime questioni

Federica Delaini
2023-01-01

Abstract

La sentenza al vaglio del presente contributo presenta il pregio di aver esaminato, con meticolosa attenzione e nitida chiarezza, la seguente questione giuridica: l’opera di ius dicere del magistrato che ha già esercitato le funzioni di Pubblico Ministero nel secondo grado di giudizio di un processo penale, all’esito del quale gli imputati sono stati condannati, può dirsi afflitta da vizi di imparzialità, qualora egli si trovi, successivamente, a far parte, in qualità di giudice relatore, del collegio giudicante incaricato di valutare l’applicazione delle misure di prevenzione in capo ai medesimi imputati e per i medesimi fatti? La Corte EDU ha, dunque, dovuto interrogarsi se, in una siffatta evenienza, sia da ritenersi violato il principio di imparzialità del giudice, tutelato dall’articolo 6, par. 1, CEDU, violazione rispetto alla quale, all’esito di un iter argomentativo in grado di valorizzare le peculiarità della fattispecie concreta, il ricorso è stato dichiarato ricevibile e l’Italia condannata al risarcimento del danno nei confronti dei ricorrenti.
2023
articolo 6 della CEDU, difetto imparzialità, giudice relatore
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Descrizione: LA CORTE EDU CONDANNA L’ITALIA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 6 CEDU PER DIFETTO DI IMPARZIALITÀ DEL GIUDICE RELATORE COMPONENTE IL COLLEGIO GIUDICANTE IN UN PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE, POICHÉ LO STESSO AVEVA GIÀ SVOLTO FUNZIONI DI PUBBLICO MINISTERO NEL GRADO D’APPELLO DEL DEFINITO PROCESSO PENALE A CARICO DEI MEDESIMI SOGGETTI ED AVENTE AD OGGETTO LE MEDESIME QUESTIONI
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