Nel sistema IVA la qualificazione delle cessioni di beni all’esportazione come operazioni esenti con diritto a detrazione assicura la neutralità dell’imposta sul piano degli scambi internazionali. L’esenzione delle cessioni all’esportazione non è, dunque, un trattamento di favore ma un diritto del cedente che non può essere limitato né mediante la previsione di adempimenti surrettiziamente formali né o tramite la predeterminazione tassativa dei mezzi di prova. Il potere degli Stati membri di stabilire ex art. 131 della Direttiva rifusa i requisiti della prova dei presupposti delle cessioni all’esportazione trova, invero, un limite invalicabile nei principi generali dell’ordinamento e, segnatamente, in quello di proporzionalità. Un’interpretazione restrittiva delle disposizioni nazionali sui mezzi di prova, nel senso di ammettere esclusivamente prove certe e incontrovertibili della fuoriuscita della merce dal territorio doganale, entra in potenziale tensione non solo con il principio di neutralità dell’IVA ma anche e con quello di proporzionalità, il quale funge da baluardo a garanzia dell’effettività dei diritti e delle posizioni giuridiche soggettive riconosciute agli operatori economici dalla Direttiva.

Il regime delle prove delle cessioni all’esportazione IVA

maria grazia ortoleva
In corso di stampa

Abstract

Nel sistema IVA la qualificazione delle cessioni di beni all’esportazione come operazioni esenti con diritto a detrazione assicura la neutralità dell’imposta sul piano degli scambi internazionali. L’esenzione delle cessioni all’esportazione non è, dunque, un trattamento di favore ma un diritto del cedente che non può essere limitato né mediante la previsione di adempimenti surrettiziamente formali né o tramite la predeterminazione tassativa dei mezzi di prova. Il potere degli Stati membri di stabilire ex art. 131 della Direttiva rifusa i requisiti della prova dei presupposti delle cessioni all’esportazione trova, invero, un limite invalicabile nei principi generali dell’ordinamento e, segnatamente, in quello di proporzionalità. Un’interpretazione restrittiva delle disposizioni nazionali sui mezzi di prova, nel senso di ammettere esclusivamente prove certe e incontrovertibili della fuoriuscita della merce dal territorio doganale, entra in potenziale tensione non solo con il principio di neutralità dell’IVA ma anche e con quello di proporzionalità, il quale funge da baluardo a garanzia dell’effettività dei diritti e delle posizioni giuridiche soggettive riconosciute agli operatori economici dalla Direttiva.
In corso di stampa
Iva; cessione all'esportazione; onere della prova; principio di proporzionalità
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/1127526
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