L’art. 13 della Legge Gelli-Bianco impone alle strutture sanitarie e alle compagnie assicurative l’obbligo di comunicare al medico l’insorgenza di una lite fondata sulla sua responsabilità a pena di preclusione dell’azione di rivalsa e di responsabilità amministrativa nei confronti dello stesso. Il contributo mette in luce le numerose problematiche sollevate dalla norma a causa tanto della sua imprecisa formulazione letterale quanto della gravità della sanzione prevista per la sua inosservanza, concludendo nel senso che occorrerebbe porvi rimedio tramite l’intervento del legislatore.

L’obbligo di comunicare al medico l’insorgenza di una lite fondata sulla sua responsabilità (art. 13, L. Gelli-Bianco)

Mirko Faccioli
2024-01-01

Abstract

L’art. 13 della Legge Gelli-Bianco impone alle strutture sanitarie e alle compagnie assicurative l’obbligo di comunicare al medico l’insorgenza di una lite fondata sulla sua responsabilità a pena di preclusione dell’azione di rivalsa e di responsabilità amministrativa nei confronti dello stesso. Il contributo mette in luce le numerose problematiche sollevate dalla norma a causa tanto della sua imprecisa formulazione letterale quanto della gravità della sanzione prevista per la sua inosservanza, concludendo nel senso che occorrerebbe porvi rimedio tramite l’intervento del legislatore.
2024
Responsabilità civile, Responsabilità sanitaria, Legge Gelli-Bianco
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/1127012
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact