L’art. 13 della Legge Gelli-Bianco impone alle strutture sanitarie e alle compagnie assicurative l’obbligo di comunicare al medico l’insorgenza di una lite fondata sulla sua responsabilità a pena di preclusione dell’azione di rivalsa e di responsabilità amministrativa nei confronti dello stesso. Il contributo mette in luce le numerose problematiche sollevate dalla norma a causa tanto della sua imprecisa formulazione letterale quanto della gravità della sanzione prevista per la sua inosservanza, concludendo nel senso che occorrerebbe porvi rimedio tramite l’intervento del legislatore.
L’obbligo di comunicare al medico l’insorgenza di una lite fondata sulla sua responsabilità (art. 13, L. Gelli-Bianco)
Mirko Faccioli
2024-01-01
Abstract
L’art. 13 della Legge Gelli-Bianco impone alle strutture sanitarie e alle compagnie assicurative l’obbligo di comunicare al medico l’insorgenza di una lite fondata sulla sua responsabilità a pena di preclusione dell’azione di rivalsa e di responsabilità amministrativa nei confronti dello stesso. Il contributo mette in luce le numerose problematiche sollevate dalla norma a causa tanto della sua imprecisa formulazione letterale quanto della gravità della sanzione prevista per la sua inosservanza, concludendo nel senso che occorrerebbe porvi rimedio tramite l’intervento del legislatore.File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.