Il presente articolo, dedicato alla sostituzione esecutiva di cui all’art. 511 c.p.c., si propone di costruire un parallelismo – destinato, beninteso, a operare su un terreno puramente descrittivo – tra detto istituto e il procedimento monitorio “puro”: alla risoluzione delle possibili problematiche che tale ricostruzione può presentare, dal punto di vista della tenuta sul piano costituzionale, è inoltre dedicata la seconda parte dello scritto.
La cognizione sul credito vantato dal creditor creditoris nella sostituzione esecutiva ex art. 511 c.p.c.
Valentina Baroncini
2021-01-01
Abstract
Il presente articolo, dedicato alla sostituzione esecutiva di cui all’art. 511 c.p.c., si propone di costruire un parallelismo – destinato, beninteso, a operare su un terreno puramente descrittivo – tra detto istituto e il procedimento monitorio “puro”: alla risoluzione delle possibili problematiche che tale ricostruzione può presentare, dal punto di vista della tenuta sul piano costituzionale, è inoltre dedicata la seconda parte dello scritto.File in questo prodotto:
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