Il presente articolo, dedicato alla sostituzione esecutiva di cui all’art. 511 c.p.c., si propone di costruire un parallelismo – destinato, beninteso, a operare su un terreno puramente descrittivo – tra detto istituto e il procedimento monitorio “puro”: alla risoluzione delle possibili problematiche che tale ricostruzione può presentare, dal punto di vista della tenuta sul piano costituzionale, è inoltre dedicata la seconda parte dello scritto.

La cognizione sul credito vantato dal creditor creditoris nella sostituzione esecutiva ex art. 511 c.p.c.

Valentina Baroncini
2021-01-01

Abstract

Il presente articolo, dedicato alla sostituzione esecutiva di cui all’art. 511 c.p.c., si propone di costruire un parallelismo – destinato, beninteso, a operare su un terreno puramente descrittivo – tra detto istituto e il procedimento monitorio “puro”: alla risoluzione delle possibili problematiche che tale ricostruzione può presentare, dal punto di vista della tenuta sul piano costituzionale, è inoltre dedicata la seconda parte dello scritto.
2021
Sostituzione esecutiva, pignoramento, esecuzione forzata
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
Baroncini.pdf

accesso aperto

Licenza: Copyright dell'editore
Dimensione 232.61 kB
Formato Adobe PDF
232.61 kB Adobe PDF Visualizza/Apri

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/1121246
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact