L’obbligo di considerare anche i rischi specifici per la salute e la sicurezza ai quali possono essere esposti sul luogo di lavoro in modo differenziato uomini e donne è espressamente previsto nell’ordinamento italiano (art. 28, c. 1, del d.lgs. 81/08). Trattandosi di un principio già vigente da anni e da anni studiato e interpretato, nel contributo non si intende trattare il tema del modello giuridico che lo integra (a partire dalla nozione di salute fino alle singole regole in vigore collegate all’obbligo di sicurezza del datore di lavoro), ma piuttosto ricordare che è nella pratica che viene spesso trascurato o comunque non suffi-cientemente applicato. Questa grave lacuna per l’ef¬ficacia del sistema di prevenzione e di tutela dei lavoratori e delle lavoratrici richiede di prestare attenzione alla radice del problema, quella sede in cui si impone di distinguere tra tecniche di prevenzione indiretta e diretta e, in queste ultime, segnalare la centralità della prevenzione primaria e/o dei modelli organizzazione e gestione della salute e sicurezza nelle singole aziende. Sono questi i livelli in cui viene assicurata la modificazione delle scelte di processo valutate come condizioni di rischio. La salute e sicurezza gender sensitive è un’articolata serie di interventi progettati a tutti i livelli, quei livelli in cui si pone attenzione al «rischio» in attuazione dell’art. 2087 del c.c . che – a determinate condizioni – potrebbe spostare il baricentro della responsabilità su eventi che non avvengono strettamente nel luogo di lavoro (ma in ambiente domestico). Proprio nella fase di attuazione della Convenzione OIL 190 del 2019 sulla violenza e molestie di genere che rende più evanescente il perimetro del luogo di lavoro appare centrale costruire uno strumento dedicato alla prevenzione della salute e sicurezza di genere che integri diverse soluzioni di prevenzione. Una delle questioni trattate è quella relativa alle diverse definizioni esistenti nell'ordinamento multilivello.
Molestie e violenza sul lavoro: la questione debitoria rinnovata dalla ratifica della Convenzione OIL
Calafà, L.
2023-01-01
Abstract
L’obbligo di considerare anche i rischi specifici per la salute e la sicurezza ai quali possono essere esposti sul luogo di lavoro in modo differenziato uomini e donne è espressamente previsto nell’ordinamento italiano (art. 28, c. 1, del d.lgs. 81/08). Trattandosi di un principio già vigente da anni e da anni studiato e interpretato, nel contributo non si intende trattare il tema del modello giuridico che lo integra (a partire dalla nozione di salute fino alle singole regole in vigore collegate all’obbligo di sicurezza del datore di lavoro), ma piuttosto ricordare che è nella pratica che viene spesso trascurato o comunque non suffi-cientemente applicato. Questa grave lacuna per l’ef¬ficacia del sistema di prevenzione e di tutela dei lavoratori e delle lavoratrici richiede di prestare attenzione alla radice del problema, quella sede in cui si impone di distinguere tra tecniche di prevenzione indiretta e diretta e, in queste ultime, segnalare la centralità della prevenzione primaria e/o dei modelli organizzazione e gestione della salute e sicurezza nelle singole aziende. Sono questi i livelli in cui viene assicurata la modificazione delle scelte di processo valutate come condizioni di rischio. La salute e sicurezza gender sensitive è un’articolata serie di interventi progettati a tutti i livelli, quei livelli in cui si pone attenzione al «rischio» in attuazione dell’art. 2087 del c.c . che – a determinate condizioni – potrebbe spostare il baricentro della responsabilità su eventi che non avvengono strettamente nel luogo di lavoro (ma in ambiente domestico). Proprio nella fase di attuazione della Convenzione OIL 190 del 2019 sulla violenza e molestie di genere che rende più evanescente il perimetro del luogo di lavoro appare centrale costruire uno strumento dedicato alla prevenzione della salute e sicurezza di genere che integri diverse soluzioni di prevenzione. Una delle questioni trattate è quella relativa alle diverse definizioni esistenti nell'ordinamento multilivello.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.