Il Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza è entrato in vigore lo scorso luglio e, accanto a una completa revisione del sistema fallimentare un tempo racchiuso nel R.D. n. 267/1942, sembra non avere apportato sostanziali modifiche alla disciplina penale del fallimento. A fronte di un compendio normativo pressoché identico a prima, tuttavia, l’amplissima rilevanza attribuita dal legislatore agli interventi preventivi per il superamento della crisi finisce per porre non pochi problemi sul versante penale, posto che accanto alla previsione, nella parte sostanziale del Codice, di specifici obblighi volti alla prevenzione e composizione tempestiva degli squilibri patrimoniali, restano comunque sanzionabili condotte (anche colpose) di imprudenza, ritardo, o aggravamento del dissesto; con inevitabile ampliamento della posizione di garanzia che già grava in capo ad amministratori e sindaci in caso di attivazione tardiva. In quest’ottica, scopo del presente lavoro è svolgere alcune riflessioni circa la portata del “nuovo” diritto penale fallimentare, evidenziando criticità e contraddizioni di una disciplina oramai obsoleta e rilevandone i profili di incompatibilità con il nuovo Codice, anche in attesa dell’auspicabile valorizzazione del progetto di riforma dei reati fallimentari proposto dalla c.d. Commissione Bricchetti nel 2022 e/o di un intervento organico volto a ripensarne la struttura.
Assetti di corporate governance, segnali d’allerta e responsabilità penale degli organi societari nel nuovo Codice della Crisi d’impresa
Alice Baccin
2023-01-01
Abstract
Il Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza è entrato in vigore lo scorso luglio e, accanto a una completa revisione del sistema fallimentare un tempo racchiuso nel R.D. n. 267/1942, sembra non avere apportato sostanziali modifiche alla disciplina penale del fallimento. A fronte di un compendio normativo pressoché identico a prima, tuttavia, l’amplissima rilevanza attribuita dal legislatore agli interventi preventivi per il superamento della crisi finisce per porre non pochi problemi sul versante penale, posto che accanto alla previsione, nella parte sostanziale del Codice, di specifici obblighi volti alla prevenzione e composizione tempestiva degli squilibri patrimoniali, restano comunque sanzionabili condotte (anche colpose) di imprudenza, ritardo, o aggravamento del dissesto; con inevitabile ampliamento della posizione di garanzia che già grava in capo ad amministratori e sindaci in caso di attivazione tardiva. In quest’ottica, scopo del presente lavoro è svolgere alcune riflessioni circa la portata del “nuovo” diritto penale fallimentare, evidenziando criticità e contraddizioni di una disciplina oramai obsoleta e rilevandone i profili di incompatibilità con il nuovo Codice, anche in attesa dell’auspicabile valorizzazione del progetto di riforma dei reati fallimentari proposto dalla c.d. Commissione Bricchetti nel 2022 e/o di un intervento organico volto a ripensarne la struttura.File | Dimensione | Formato | |
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