Uno dei segni tangibili dell’impronta etico-sociale che connota la disciplina dell’amministrazione di sostegno è da ravvisare nel comma 1 dell’art. 408 c.c., secondo cui la scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario, che l’istituto è volto a tutelare e valorizzare. La norma statuisce altresì che il giudice tutelare, nella scel- ta dell’amministratore di sostegno, preferisce, ove possibile, il coniuge, la persona stabilmente con- vivente oppure i parenti del beneficiario entro il quarto grado; ove invece ne ravvisi l’opportunità e – anche se la legge non lo richiede espressamente – previa specifica motivazione, il giudice tutelare può nominare come amministratore di sostegno altra persona idonea. In tale contesto, il progressivo aumento dei professionisti specializzati in amministrazione di sostegno – provenienti in particolar modo dalla categoria forense – rappresenta ad oggi un dato di fatto, peraltro difficilmente arginabile, stante la mancanza di una capillare rete di supporto volta alla formazione di volontari qualificati ed in grado di supportare i beneficiari di amministrazione di sostegno nella risoluzione delle problematiche quotidiane, senza contare la perdurante crisi della professione forense che spinge non pochi avvocati a cercare nuove fonti di reddito. Sorge, quindi, l’esigenza di qualificare esattamente l’indennità che, ai sensi dell’art. 379 c.c., richiamato dal comma 1 dell’art. 411 c.c., il giudice tutelare può discrezionalmente liquidare in favore dell’amministratore di sostegno, esigenza questa particolarmente sentita ove tale soggetto sia un professionista titolare di partita IVA, occorrendo altresì stabilire se si tratti di un’attribuzione propriamente retributiva e dunque inquadrabile anche sotto il profilo tributario quale reddito da lavoro autonomo oppure di una mera indennità diretta solo a ristorare il professionista per gli oneri e le spese affrontati nell’espletamento dell’incarico. In questo contributo, si esaminano dunque l’evoluzione del dibattito in argomento, che si è fatto di recente particolarmente acceso nella giurisprudenza anche sovranazionale, per giungere infine a illustrare la ricostruzione preferibile in attesa di un comunque auspicabile e anzi indifferibile intervento chiarificatore del legislatore.

L’equa indennità dell’amministratore di sostegno professionista e la sua assoggettabilità ad IVA

Culeac tina Daniela
2022-01-01

Abstract

Uno dei segni tangibili dell’impronta etico-sociale che connota la disciplina dell’amministrazione di sostegno è da ravvisare nel comma 1 dell’art. 408 c.c., secondo cui la scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario, che l’istituto è volto a tutelare e valorizzare. La norma statuisce altresì che il giudice tutelare, nella scel- ta dell’amministratore di sostegno, preferisce, ove possibile, il coniuge, la persona stabilmente con- vivente oppure i parenti del beneficiario entro il quarto grado; ove invece ne ravvisi l’opportunità e – anche se la legge non lo richiede espressamente – previa specifica motivazione, il giudice tutelare può nominare come amministratore di sostegno altra persona idonea. In tale contesto, il progressivo aumento dei professionisti specializzati in amministrazione di sostegno – provenienti in particolar modo dalla categoria forense – rappresenta ad oggi un dato di fatto, peraltro difficilmente arginabile, stante la mancanza di una capillare rete di supporto volta alla formazione di volontari qualificati ed in grado di supportare i beneficiari di amministrazione di sostegno nella risoluzione delle problematiche quotidiane, senza contare la perdurante crisi della professione forense che spinge non pochi avvocati a cercare nuove fonti di reddito. Sorge, quindi, l’esigenza di qualificare esattamente l’indennità che, ai sensi dell’art. 379 c.c., richiamato dal comma 1 dell’art. 411 c.c., il giudice tutelare può discrezionalmente liquidare in favore dell’amministratore di sostegno, esigenza questa particolarmente sentita ove tale soggetto sia un professionista titolare di partita IVA, occorrendo altresì stabilire se si tratti di un’attribuzione propriamente retributiva e dunque inquadrabile anche sotto il profilo tributario quale reddito da lavoro autonomo oppure di una mera indennità diretta solo a ristorare il professionista per gli oneri e le spese affrontati nell’espletamento dell’incarico. In questo contributo, si esaminano dunque l’evoluzione del dibattito in argomento, che si è fatto di recente particolarmente acceso nella giurisprudenza anche sovranazionale, per giungere infine a illustrare la ricostruzione preferibile in attesa di un comunque auspicabile e anzi indifferibile intervento chiarificatore del legislatore.
2022
Amministratore di sostegno
Equa indennità
Compenso professionale
Assoggettabilità ad IVA
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/1106168
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