La sentenza che si annota si confronta con lo spinoso tema della definizioni delle condizioni sulla base delle quali sia possibile affermare la responsabilità penale dell’amministratore solo formale di società dichiarata fallita per omesso impedimento, ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p., del reato di bancarotta fraudolenta documentale commessa dagli amministratori di fatto.
La responsabilità penale del prestanome per omesso impedimento del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, nota a Tribunale di Verona - Sezione Penale- Sentenza del 10 marzo 2022 - Est. Dott. P.P. Lanni,
Rosa Maria Vadala'
2022-01-01
Abstract
La sentenza che si annota si confronta con lo spinoso tema della definizioni delle condizioni sulla base delle quali sia possibile affermare la responsabilità penale dell’amministratore solo formale di società dichiarata fallita per omesso impedimento, ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p., del reato di bancarotta fraudolenta documentale commessa dagli amministratori di fatto.File in questo prodotto:
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