Nella prima parte del presente contributo, dopo aver analizzato le “costanti criminologiche” del recente fenomeno, si procederà a tracciare un primo commento dell’art. 612-ter, al fine di evidenziare alcune non trascurabili criticità che affliggono la struttura di questa nuova figura di reato. Nella seconda parte del lavoro ci si soffermerà invece sulle spinose problematiche tecnico-giuridiche che insorgerebbero nella tragica (ma purtroppo non remota) eventualità che dal compimento della condotta tipica di “Revenge Porn” derivi il suicidio della vittima. La particolare prospettiva di indagine adottata nello scritto al fine di impostare la questione – che nel complesso, evocando i “grandi temi” della causalità psichica, della preterintenzione e della colpa in contesto illecito risulta foriera di notevoli spunti di riflessione anche di natura extra-giuridica – ha inoltre consentito di allargare la visuale fino a riportare idealmente i quesiti suscitati dall’interrogativo di partenza all’interno del complesso dibattito scientifico sorto intorno alla costellazione della “divergenza tra il voluto e il realizzato” rispetto al tema dei decorsi causali psichicamente mediati. Procedendo in tal senso il contributo, pur prendendo le mosse dal summenzionato “caso di specie”, giunge progressivamente ad illustrare la complessiva criteriologia di accertamento che nella prassi sarebbe opportuno adottare non solo rispetto ai casi di “Revenge Porn” seguito dal suicidio della vittima, ma anche per la risoluzione di tutti quei casi in cui dall’esecuzione del delitto doloso di base derivi, quale evento ulteriore non voluto dal colpevole, il suicidio della persona offesa.
“Revenge Porn” e suicidio della vittima: il problema della divergenza tra ‘voluto’ e ‘realizzato’ rispetto all'imputazione oggettiva degli eventi psichici
Marco Mattia
Writing – Original Draft Preparation
2019-01-01
Abstract
Nella prima parte del presente contributo, dopo aver analizzato le “costanti criminologiche” del recente fenomeno, si procederà a tracciare un primo commento dell’art. 612-ter, al fine di evidenziare alcune non trascurabili criticità che affliggono la struttura di questa nuova figura di reato. Nella seconda parte del lavoro ci si soffermerà invece sulle spinose problematiche tecnico-giuridiche che insorgerebbero nella tragica (ma purtroppo non remota) eventualità che dal compimento della condotta tipica di “Revenge Porn” derivi il suicidio della vittima. La particolare prospettiva di indagine adottata nello scritto al fine di impostare la questione – che nel complesso, evocando i “grandi temi” della causalità psichica, della preterintenzione e della colpa in contesto illecito risulta foriera di notevoli spunti di riflessione anche di natura extra-giuridica – ha inoltre consentito di allargare la visuale fino a riportare idealmente i quesiti suscitati dall’interrogativo di partenza all’interno del complesso dibattito scientifico sorto intorno alla costellazione della “divergenza tra il voluto e il realizzato” rispetto al tema dei decorsi causali psichicamente mediati. Procedendo in tal senso il contributo, pur prendendo le mosse dal summenzionato “caso di specie”, giunge progressivamente ad illustrare la complessiva criteriologia di accertamento che nella prassi sarebbe opportuno adottare non solo rispetto ai casi di “Revenge Porn” seguito dal suicidio della vittima, ma anche per la risoluzione di tutti quei casi in cui dall’esecuzione del delitto doloso di base derivi, quale evento ulteriore non voluto dal colpevole, il suicidio della persona offesa.File | Dimensione | Formato | |
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