Prima che la Legge di bilancio per il 2017 ne modificasse il contenuto, l’art. 182-ter del R.D. n. 267/1942 (c.d. Legge fallimentare) prevedeva che la conclusione di una transazione fiscale determinasse due effetti tipici: il consolidamento del debito e la cessazione della materia del contendere. In assenza di precisazioni normative in ordine al contenuto di tali effetti, soprattutto con riferimento al primo, la dottrina e la giurisprudenza, negli anni, hanno elaborato diverse teorie, sforzandosi di circoscrivere l’ambito di operatività di quella che è stata definita la cristallizzazione del debito fiscale. Con la Legge di bilancio per il 2017, il legislatore non ha riproposto nel dettato della norma il riferimento a tali effetti. La scelta pare sottendere ad una precisa volontà di escludere che al modello di transazione fiscale ridisegnato dalla riforma si ricolleghino le conseguenze previste nella previgente disciplina. Una simile soluzione interpretativa, però, potrebbe porsi in contrasto con le finalità dell’istituto

Effetti della transazione fiscale: cristallizzazione del debito?

Cristina Faone
2017-01-01

Abstract

Prima che la Legge di bilancio per il 2017 ne modificasse il contenuto, l’art. 182-ter del R.D. n. 267/1942 (c.d. Legge fallimentare) prevedeva che la conclusione di una transazione fiscale determinasse due effetti tipici: il consolidamento del debito e la cessazione della materia del contendere. In assenza di precisazioni normative in ordine al contenuto di tali effetti, soprattutto con riferimento al primo, la dottrina e la giurisprudenza, negli anni, hanno elaborato diverse teorie, sforzandosi di circoscrivere l’ambito di operatività di quella che è stata definita la cristallizzazione del debito fiscale. Con la Legge di bilancio per il 2017, il legislatore non ha riproposto nel dettato della norma il riferimento a tali effetti. La scelta pare sottendere ad una precisa volontà di escludere che al modello di transazione fiscale ridisegnato dalla riforma si ricolleghino le conseguenze previste nella previgente disciplina. Una simile soluzione interpretativa, però, potrebbe porsi in contrasto con le finalità dell’istituto
2017
transazione fiscale, cristallizzazione del debito, concordato preventivo
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