L’obbligo di acquisizione dei dati in possesso di altra amministrazione e i conseguenti effetti negativi per il Fi sco in caso di sua inosservanza non operano nell’ipotesi in cui l’amministrazione fiscale non venga messa for malmente a conoscenza dell’esistenza della documentazione che la stessa ha richiesto al contribuente e che que st’ultimo ha inoltrato presso altra articolazione pubblica.

Obbligo di acquisizione solo se il contribuente comunica che i dati sono in possesso di altra amministrazione. Commento

Cristina Faone
2019-01-01

Abstract

L’obbligo di acquisizione dei dati in possesso di altra amministrazione e i conseguenti effetti negativi per il Fi sco in caso di sua inosservanza non operano nell’ipotesi in cui l’amministrazione fiscale non venga messa for malmente a conoscenza dell’esistenza della documentazione che la stessa ha richiesto al contribuente e che que st’ultimo ha inoltrato presso altra articolazione pubblica.
2019
Statuto dei diritti del contribuente, Conoscenza degli atti e semplificazione, Obbligo di acquisizione
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