Non può essere registrato di ufficio, per caso d’uso, con conseguente obbligo di versamento dell’imposta, il contratto di finanziamento del socio esibito dalla società contribuente su richiesta dell’Amministrazione finanziaria in sede di verifica. L’esibizione su istanza di ufficio, infatti, non puo` considerarsi alla stregua del deposito cui si riferisce l’art. 6 del D.P.R. n. 131/1986, difettando il requisito della libera volontà del contribuente di portare l’atto alla conoscenza dei terzi
Non può essere registrato di ufficio, per caso d’uso, l’atto di cui è chiesta l’esibizione in sede di verifica commento
Cristina Faone
2021-01-01
Abstract
Non può essere registrato di ufficio, per caso d’uso, con conseguente obbligo di versamento dell’imposta, il contratto di finanziamento del socio esibito dalla società contribuente su richiesta dell’Amministrazione finanziaria in sede di verifica. L’esibizione su istanza di ufficio, infatti, non puo` considerarsi alla stregua del deposito cui si riferisce l’art. 6 del D.P.R. n. 131/1986, difettando il requisito della libera volontà del contribuente di portare l’atto alla conoscenza dei terziFile in questo prodotto:
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