La rescissione del giudicato, giovane istituto del diritto processuale penale, è da anni alla ribalta. Ciò si deve al fatto che è il risultato di un “progetto normativo” poco meditato; non sorprende quindi di vederlo oggetto di riconsiderazione da parte della l. 27 settembre 2021, n. 134, di delega per la riforma del processo penale. Muovendo dalle origini e centrando l’analisi sull’esegesi giurisprudenziale, oscillante tra prime chiusure applicative e successive aperture animate dal fuoco delle garanzie partecipative, fondamentali in patria e ancor più in Europa, l’idea che attraversa l’intero contributo è il bisogno di un’azione sinergica capace di far dialogare tra loro discipline distanti ma concatenate: notificazioni, assenza e rimedi, tanto nel corso del procedimento quanto post iudicatum. È tempo di pensare al processo penale “a una dimensione”: assicurata con ogni mezzo efficace la volontarietà dell’assenza dell’imputato prima che si approdi a sentenza definitiva, di fronte all’errore la sacralità del giudicato deve soccombere, così che non solo il diretto interessato ma la collettività tutta, nel cui nome la giustizia è amministrata, possano vedere realizzata quella garanzia – il diritto al contraddittorio – di cui l’accertamento penale è stato ingiustamente privato
Rescissione del giudicato: postura e imposture di un rimedio restitutorio
Guido, Elisabetta
2022-01-01
Abstract
La rescissione del giudicato, giovane istituto del diritto processuale penale, è da anni alla ribalta. Ciò si deve al fatto che è il risultato di un “progetto normativo” poco meditato; non sorprende quindi di vederlo oggetto di riconsiderazione da parte della l. 27 settembre 2021, n. 134, di delega per la riforma del processo penale. Muovendo dalle origini e centrando l’analisi sull’esegesi giurisprudenziale, oscillante tra prime chiusure applicative e successive aperture animate dal fuoco delle garanzie partecipative, fondamentali in patria e ancor più in Europa, l’idea che attraversa l’intero contributo è il bisogno di un’azione sinergica capace di far dialogare tra loro discipline distanti ma concatenate: notificazioni, assenza e rimedi, tanto nel corso del procedimento quanto post iudicatum. È tempo di pensare al processo penale “a una dimensione”: assicurata con ogni mezzo efficace la volontarietà dell’assenza dell’imputato prima che si approdi a sentenza definitiva, di fronte all’errore la sacralità del giudicato deve soccombere, così che non solo il diretto interessato ma la collettività tutta, nel cui nome la giustizia è amministrata, possano vedere realizzata quella garanzia – il diritto al contraddittorio – di cui l’accertamento penale è stato ingiustamente privatoI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.