Un recente arresto della S.C. ha statuito che la mera restituzione della caparra confirmatoria non fa venire meno il diritto della parte adempiente a pretendere il doppio di quanto versato, difettando i presupposti per ritenere sciolto il patto di caparra per mutuo dissenso e non potendosi neppure desumere dal fatto materiale della ricezione in restituzione della somma alcuna volontà del creditore di rimettere il debito scaturente dal predetto accordo. Tuttavia, se la pronuncia appare condivisibile nella sua linea di fondo, la S.C. ha perso qui l’occasione per fare chiarezza su un interrogativo di primario rilievo, attinente alla forma che deve rivestire il contratto risolutorio del patto di caparra. Nel commento si evidenzia come molteplici ragioni ritraibili dal dato normativo e dai principi che governano la forma del negozio giuridico facciano propendere per la soluzione più liberale.
La ricezione in restituzione della caparra versata tra accordo risolutorio e remissione del debito
Sara Scola
2022-01-01
Abstract
Un recente arresto della S.C. ha statuito che la mera restituzione della caparra confirmatoria non fa venire meno il diritto della parte adempiente a pretendere il doppio di quanto versato, difettando i presupposti per ritenere sciolto il patto di caparra per mutuo dissenso e non potendosi neppure desumere dal fatto materiale della ricezione in restituzione della somma alcuna volontà del creditore di rimettere il debito scaturente dal predetto accordo. Tuttavia, se la pronuncia appare condivisibile nella sua linea di fondo, la S.C. ha perso qui l’occasione per fare chiarezza su un interrogativo di primario rilievo, attinente alla forma che deve rivestire il contratto risolutorio del patto di caparra. Nel commento si evidenzia come molteplici ragioni ritraibili dal dato normativo e dai principi che governano la forma del negozio giuridico facciano propendere per la soluzione più liberale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.