In attuazione della Legge delega per la riforma del Terzo settore il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 ridisegna alcuni tratti tipici della figura dell’impresa sociale e prevede ai fini fiscali la detassazione degli utili o degli avanzi di gestione reinvestiti nelle attività d’impresa di interesse generale, così valorizzando le finalità di utilità sociale perseguite dalla stessa tramite l’esercizio di attività di interesse generale. La contestuale modifica del perimetro applicativo delle esenzioni IVA previste per le prestazioni assistenziali, educative, sanitarie e sociosanitarie sembra tuttavia mettere latamente in discussione la funzione sociale di detti enti. Scopo del presente lavoro è quello di appurare se il vincolo all’effettiva disponibilità della ricchezza e la funzione pubblica assolta siano sintomatici di una diversa attitudine alla contribuzione e giustifichino il nuovo regime “premiale” e, per contro, se l’apparente disparità di trattamento in ambito IVA fra ETS e IS sia giustificata dai principi che governano tale sistema.

La valorizzazione dell’utilità sociale nella normativa tributaria

ORTOLEVA
2020-01-01

Abstract

In attuazione della Legge delega per la riforma del Terzo settore il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 ridisegna alcuni tratti tipici della figura dell’impresa sociale e prevede ai fini fiscali la detassazione degli utili o degli avanzi di gestione reinvestiti nelle attività d’impresa di interesse generale, così valorizzando le finalità di utilità sociale perseguite dalla stessa tramite l’esercizio di attività di interesse generale. La contestuale modifica del perimetro applicativo delle esenzioni IVA previste per le prestazioni assistenziali, educative, sanitarie e sociosanitarie sembra tuttavia mettere latamente in discussione la funzione sociale di detti enti. Scopo del presente lavoro è quello di appurare se il vincolo all’effettiva disponibilità della ricchezza e la funzione pubblica assolta siano sintomatici di una diversa attitudine alla contribuzione e giustifichino il nuovo regime “premiale” e, per contro, se l’apparente disparità di trattamento in ambito IVA fra ETS e IS sia giustificata dai principi che governano tale sistema.
2020
terzo settore, impresa sociale
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/1051740
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