Il contributo analizza due recenti ordinanze di merito relative ad una procedura di procreazione medicalmente assistita omologa avviata da una coppia coniugata, giunta fino alla fase di formazione degli embrioni in vitro e successivamente interrotta dalla struttura sanitaria a causa della revoca del consenso da parte dell’uomo e dell’avvenuta instaurazione del giudizio di separazione della coppia. I due provvedimenti riconoscono il diritto della donna ad ottenere comunque l’impianto in utero degli embrioni crioconservati sulla scorta del disposto dell’art. 6, comma 3°, della legge n. 40/2004, il quale prevede che la volontà di accedere alle tecniche di fecondazione assistita possa essere revocata da ciascuno dei componenti la coppia solo fino al momento della fecondazione dell’ovulo.
Procreazione assistita omologa, separazione dei coniugi e revoca del consenso da parte dell’uomo
M. FACCIOLI
2021-01-01
Abstract
Il contributo analizza due recenti ordinanze di merito relative ad una procedura di procreazione medicalmente assistita omologa avviata da una coppia coniugata, giunta fino alla fase di formazione degli embrioni in vitro e successivamente interrotta dalla struttura sanitaria a causa della revoca del consenso da parte dell’uomo e dell’avvenuta instaurazione del giudizio di separazione della coppia. I due provvedimenti riconoscono il diritto della donna ad ottenere comunque l’impianto in utero degli embrioni crioconservati sulla scorta del disposto dell’art. 6, comma 3°, della legge n. 40/2004, il quale prevede che la volontà di accedere alle tecniche di fecondazione assistita possa essere revocata da ciascuno dei componenti la coppia solo fino al momento della fecondazione dell’ovulo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.