Il contributo contiene il commento alla sentenza del Tribunale di Roma 5 novembre 2020, n. 7237. Secondo questa decisione, per l'esonero dall'obbligo del preavviso e dell'indicazione della durata dello sciopero, che, in base all'art. 2, comma 7, della l. n. 146/1990, opera in presenza di "gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori", non è sufficiente il riferimento alla generale situazione di pericolo collegata all'emergenza epidemiologica in atto, ma è necessario indicare la sussistenza di un grave e specifico evento di danno o di pericolo in concreto lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

Quando la pandemia non basta per giustificare: sciopero di protesta e servizi essenziali

Andrea Pilati
2021-01-01

Abstract

Il contributo contiene il commento alla sentenza del Tribunale di Roma 5 novembre 2020, n. 7237. Secondo questa decisione, per l'esonero dall'obbligo del preavviso e dell'indicazione della durata dello sciopero, che, in base all'art. 2, comma 7, della l. n. 146/1990, opera in presenza di "gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori", non è sufficiente il riferimento alla generale situazione di pericolo collegata all'emergenza epidemiologica in atto, ma è necessario indicare la sussistenza di un grave e specifico evento di danno o di pericolo in concreto lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
2021
sciopero
servizi essenziali
pandemia da covid-19
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11562/1049162
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact