Il contributo contiene il commento alla sentenza del Tribunale di Roma 5 novembre 2020, n. 7237. Secondo questa decisione, per l'esonero dall'obbligo del preavviso e dell'indicazione della durata dello sciopero, che, in base all'art. 2, comma 7, della l. n. 146/1990, opera in presenza di "gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori", non è sufficiente il riferimento alla generale situazione di pericolo collegata all'emergenza epidemiologica in atto, ma è necessario indicare la sussistenza di un grave e specifico evento di danno o di pericolo in concreto lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
Quando la pandemia non basta per giustificare: sciopero di protesta e servizi essenziali
Andrea Pilati
2021-01-01
Abstract
Il contributo contiene il commento alla sentenza del Tribunale di Roma 5 novembre 2020, n. 7237. Secondo questa decisione, per l'esonero dall'obbligo del preavviso e dell'indicazione della durata dello sciopero, che, in base all'art. 2, comma 7, della l. n. 146/1990, opera in presenza di "gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori", non è sufficiente il riferimento alla generale situazione di pericolo collegata all'emergenza epidemiologica in atto, ma è necessario indicare la sussistenza di un grave e specifico evento di danno o di pericolo in concreto lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.