Nella sentenza in commento, la Corte di Giustizia interpreta la Dir. CE 2008/115 in relazione ad una fattispecie di rimpatrio di un minore straniero non accompagnato. Viene in particolare stabilito che le autorità nazionali sono tenute ad accertare, anteriormente sia all’adozione della decisione di rimpatrio sia al concreto allontanamento, che nel paese di origine sussistano adeguate condizioni di accoglienza. In tale contesto, non sono compatibili con il diritto UE né eventuali normative nazionali che prevedano un trattamento differenziato tra minori sulla sola base dell’età, né prassi che consentano di procrastinarne l’allontanamento fino al compimento dei diciotto anni.
Rimpatrio del minore straniero non accompagnato: solo una lettura sistematica della Dir. CE 2008/115 assicura il rispetto del principio del superiore interesse del fanciullo
fratea
2021-01-01
Abstract
Nella sentenza in commento, la Corte di Giustizia interpreta la Dir. CE 2008/115 in relazione ad una fattispecie di rimpatrio di un minore straniero non accompagnato. Viene in particolare stabilito che le autorità nazionali sono tenute ad accertare, anteriormente sia all’adozione della decisione di rimpatrio sia al concreto allontanamento, che nel paese di origine sussistano adeguate condizioni di accoglienza. In tale contesto, non sono compatibili con il diritto UE né eventuali normative nazionali che prevedano un trattamento differenziato tra minori sulla sola base dell’età, né prassi che consentano di procrastinarne l’allontanamento fino al compimento dei diciotto anni.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.