Il commento ad una sentenza della corte di Cassazione del settembre 2020, in cui è stato ravvisato il delitto di violenza sessuale tramite minacce, comunicate a una minore con scambio di messaggi Whatsapp che l’hanno costretta a inviare proprie immagini senza reggiseno, ha fornito l’occasione per alcune riflessioni su un aspetto attuale dei rapporti fra tipicità ed offensività, in quanto la diffusione delle tecnologie informatiche nei rapporti anche interpersonali ha fatto emergere nuove tipologie di condotte, in particolare invasive della sfera sessuale di vittime soprattutto minorenni, che vengono poste in essere tramite comunicazioni telematiche. La giurisprudenza della Cassazione, tenendo conto di questi sviluppi della tecnologia e della sua diffusione nella società, ha avuto occasione di rivedere anche la nozione di “atti sessuali” che figura quale elemento di molti delitti, fra cui quello di violenza sessuale, alla luce della sostanziale offensività della libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale, invasiva della sua stessa corporeità fisica, come si è ravvisato in uno scambio di messaggi Whataspp in cui, con la minaccia di pubblicare o diffondere le comunicazioni precedentemente intercorse, l’autore ha costretto la vittima minorenne a inviare proprie immagini senza reggiseno e commentare altre immagini erotiche dell’autore. Il saggio pone in evidenza la tensione che si crea fra il rispetto rigoroso del principio di legalità e di tipicità del delitto, per come descritto dalla fattispecie incriminatrice, e l’esigenza di garantire protezione penale ai beni giuridici offesi da queste nuove forme di manifestazione delle condotte criminose.

LA VIOLENZA SESSUALE VIA WHATS APP

PICOTTI L.
2020-01-01

Abstract

Il commento ad una sentenza della corte di Cassazione del settembre 2020, in cui è stato ravvisato il delitto di violenza sessuale tramite minacce, comunicate a una minore con scambio di messaggi Whatsapp che l’hanno costretta a inviare proprie immagini senza reggiseno, ha fornito l’occasione per alcune riflessioni su un aspetto attuale dei rapporti fra tipicità ed offensività, in quanto la diffusione delle tecnologie informatiche nei rapporti anche interpersonali ha fatto emergere nuove tipologie di condotte, in particolare invasive della sfera sessuale di vittime soprattutto minorenni, che vengono poste in essere tramite comunicazioni telematiche. La giurisprudenza della Cassazione, tenendo conto di questi sviluppi della tecnologia e della sua diffusione nella società, ha avuto occasione di rivedere anche la nozione di “atti sessuali” che figura quale elemento di molti delitti, fra cui quello di violenza sessuale, alla luce della sostanziale offensività della libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale, invasiva della sua stessa corporeità fisica, come si è ravvisato in uno scambio di messaggi Whataspp in cui, con la minaccia di pubblicare o diffondere le comunicazioni precedentemente intercorse, l’autore ha costretto la vittima minorenne a inviare proprie immagini senza reggiseno e commentare altre immagini erotiche dell’autore. Il saggio pone in evidenza la tensione che si crea fra il rispetto rigoroso del principio di legalità e di tipicità del delitto, per come descritto dalla fattispecie incriminatrice, e l’esigenza di garantire protezione penale ai beni giuridici offesi da queste nuove forme di manifestazione delle condotte criminose.
2020
REATI CIBERNETICI, ATTI SESSUALI, VIOLENZA SESSUALE VIA WHATSAPP, OFFENSIVITÀ, TIPICITÀ
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