ll saggio è incentrato sui presunti profili di illegittimità costituzionale della pena deten-tiva prevista dalla legislazione nazionale per la diffamazione a mezzo stampa. L’analisi, che prende le mosse da una recente ordinanza del Tribunale di Salerno (9 aprile 2019) con la quale viene sollevata questione di costituzionalità, è condotta alla luce di due pa-rametri normativi: l’art. 21 Cost. e l’art. 10 CEDU, quest’ultimo come interpretato dalla Corte EDU. Le riflessioni si concentrano sul grado di protezione offerto alla libertà di informazione da parte della Corte EDU, che viene disegnato nel senso di confinare il ricorso al carcere ad ipotesi eccezionali quali i discorsi di odio e l’attività informativa che istiga alla violenza. In particolare, emergono alcuni interrogativi costituzionalmen-te rilevanti. La pena detentiva costituisce in sé e per sé mezzo sproporzionato ed ec-cessivamente invasivo della libertà di stampa? La reclusione è ostacolo di natura legale alla libertà di informazione, ostacolo suscettibile di produrre un effetto dissuasivo nei confronti del giornalismo di inchiesta? La previsione, anche astratta, della pena deten-tiva comprime la libertà di formazione delle opinioni, presupposto logico e giuridico della libertà di manifestazione del pensiero?
La problematica della pena detentiva come limitazione del diritto di informazione tra Costituzione e CEDU. Spunti di riflessione a partire da una questione di legittimità costituzionale sollevata nel 2019 dal Tribunale penale di Salerno
Daniele Butturini
2019-01-01
Abstract
ll saggio è incentrato sui presunti profili di illegittimità costituzionale della pena deten-tiva prevista dalla legislazione nazionale per la diffamazione a mezzo stampa. L’analisi, che prende le mosse da una recente ordinanza del Tribunale di Salerno (9 aprile 2019) con la quale viene sollevata questione di costituzionalità, è condotta alla luce di due pa-rametri normativi: l’art. 21 Cost. e l’art. 10 CEDU, quest’ultimo come interpretato dalla Corte EDU. Le riflessioni si concentrano sul grado di protezione offerto alla libertà di informazione da parte della Corte EDU, che viene disegnato nel senso di confinare il ricorso al carcere ad ipotesi eccezionali quali i discorsi di odio e l’attività informativa che istiga alla violenza. In particolare, emergono alcuni interrogativi costituzionalmen-te rilevanti. La pena detentiva costituisce in sé e per sé mezzo sproporzionato ed ec-cessivamente invasivo della libertà di stampa? La reclusione è ostacolo di natura legale alla libertà di informazione, ostacolo suscettibile di produrre un effetto dissuasivo nei confronti del giornalismo di inchiesta? La previsione, anche astratta, della pena deten-tiva comprime la libertà di formazione delle opinioni, presupposto logico e giuridico della libertà di manifestazione del pensiero?I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.