Commento a prima lettura sulla nuova disciplina della azione inibitoria collettiva ex art. 840 sexie- sdecies c.p.c., a legittimazione allargata, in effetti anzi latissima. Visibili gli sforzi del conditor per accrescere la effettività e così la temibilità e la deterrenza di codesta forma di tutela. Non nuova al nostro ordinamento, ma solo da oggi definita ex lege puramente di condanna, e fino a ieri tuttavia alquanto spuntata. Ora invece la effettività della nuova azione è presidiata e non poco incentivata a suon di astreintes senza tetto massimo. Comminabili senza previo vaglio di non manifesta iniquità, in deroga all’art. 614 bis c.p.c. e a favore dell’attore vittorioso. Vi sono poi sanzioni pecuniarie per la convenuta inottemperante agli ordini esibitori. Restano alcuni nodi dogmatici tuttora irrisolti - su tutti: oggetto del giudizio ed effetti del giudicato inibitorio nei giudizi individuali - che, tuttavia, proprio dall’allargamento della legittimazione attiva, oltre che dal divieto di cumulo con l’azione di classe, sembrerebbero potersi avviare a soluzione. V’è poi lo stravolgimento del rito, che diventa camerale, si sgrava da condizioni di procedibilità e da parentesi conciliative ante causam e vede il p.m. parte necessaria: altro indice del più elevato coefficiente pubblicistico ascritto a codesta azione, che rimane tuttavia pur sempre una azione privata, non tramutata in actio popularis.
La nuova azione inibitoria collettiva ex art. 840 sexiesdecies c.p.c. tra tradizione e promesse di deterrenza
Stella, M
2019-01-01
Abstract
Commento a prima lettura sulla nuova disciplina della azione inibitoria collettiva ex art. 840 sexie- sdecies c.p.c., a legittimazione allargata, in effetti anzi latissima. Visibili gli sforzi del conditor per accrescere la effettività e così la temibilità e la deterrenza di codesta forma di tutela. Non nuova al nostro ordinamento, ma solo da oggi definita ex lege puramente di condanna, e fino a ieri tuttavia alquanto spuntata. Ora invece la effettività della nuova azione è presidiata e non poco incentivata a suon di astreintes senza tetto massimo. Comminabili senza previo vaglio di non manifesta iniquità, in deroga all’art. 614 bis c.p.c. e a favore dell’attore vittorioso. Vi sono poi sanzioni pecuniarie per la convenuta inottemperante agli ordini esibitori. Restano alcuni nodi dogmatici tuttora irrisolti - su tutti: oggetto del giudizio ed effetti del giudicato inibitorio nei giudizi individuali - che, tuttavia, proprio dall’allargamento della legittimazione attiva, oltre che dal divieto di cumulo con l’azione di classe, sembrerebbero potersi avviare a soluzione. V’è poi lo stravolgimento del rito, che diventa camerale, si sgrava da condizioni di procedibilità e da parentesi conciliative ante causam e vede il p.m. parte necessaria: altro indice del più elevato coefficiente pubblicistico ascritto a codesta azione, che rimane tuttavia pur sempre una azione privata, non tramutata in actio popularis.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.