Il diritto successorio è governato da numerose istanze: tra i contrapposti interessi che connotano la materia spiccano, da un lato, la possibilità per il de cuius di esplicare la propria autonomia privata disponendo delle proprie situazioni soggettive; dall’altro, però, il rispetto del limite che l’autonomia del de cuius non può valicare integrato dalla tutela dei legittimari. Nel rispetto del diritto alla legittima – espressione della solidarietà familiare – il testamento, pur con i noti limiti, rappresenta lo strumento principe nel valorizzare l’autonomia privata sotto il versante mortis causa. Tra le diverse modalità tramite le quali si può valorizzare l’autonomia del testatore vi è la disposizione di preferenza, regolata dal secondo comma dell’art. 558 c.c.: la norma – nel disciplinare le modalità di riduzione delle disposizione testamentarie – sancisce che ‹‹se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce, se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari››. Tale previsione attribuisce rilievo alla volontà del testatore, salvaguardando – nei limiti della disponibile – le disposizioni predilette dallo stesso. Rilevante è, dunque, indagare i crismi in presenza dei quali la fattispecie può stimarsi integrata e le conseguenze a essa connesse.
Titolo: | La disposizione di preferenza del testatore |
Autori: | PARINI, Giorgia Anna (Corresponding) |
Data di pubblicazione: | 2019 |
Rivista: | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11562/1000058 |
Appare nelle tipologie: | 01.01 Articolo in Rivista |