Il lavoro affronta lo spinoso tema della responsabilità della pubblica amministrazione (fattispecie ora codificata dall’articolo 2 bis della l. 241 del 1990, introdotto con l. 69 del 2009) per il ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo. L’argomento, in particolare, viene affrontato sotto il profilo della tutela risarcitoria del privato. Al riguardo, dalla disamina del c.d. diritto vivente, ci si avvede di come il cittadino non venga adeguatamente tutelato. La questione forse più dibattuta è quella della (asserita, in sede giurisprudenziale) irrisarcibilità del c.d. danno da “mero ritardo”, ossia del pregiudizio subito dal privato per la tardiva conclusione del procedimento in sé e per sé considerata, indipendentemente dalla fondatezza della sua pretesa sostanziale. La conclusione cui si perviene è che tali orientamenti giurisprudenziali dovrebbero essere superati, poiché sembrano dettati più da (larvate) esigenze di contenimento della spesa pubblica che dall’ordinamento il quale, come si cercherà di dimostrare nel corso del lavoro, non impone affatto al giudice simili soluzioni.
IL RITARDO NELLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO RIFLESSIONI SULLA TUTELA RISARCITORIA DEL PRIVATO
SAGGIANI, PAOLO
2019-01-01
Abstract
Il lavoro affronta lo spinoso tema della responsabilità della pubblica amministrazione (fattispecie ora codificata dall’articolo 2 bis della l. 241 del 1990, introdotto con l. 69 del 2009) per il ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo. L’argomento, in particolare, viene affrontato sotto il profilo della tutela risarcitoria del privato. Al riguardo, dalla disamina del c.d. diritto vivente, ci si avvede di come il cittadino non venga adeguatamente tutelato. La questione forse più dibattuta è quella della (asserita, in sede giurisprudenziale) irrisarcibilità del c.d. danno da “mero ritardo”, ossia del pregiudizio subito dal privato per la tardiva conclusione del procedimento in sé e per sé considerata, indipendentemente dalla fondatezza della sua pretesa sostanziale. La conclusione cui si perviene è che tali orientamenti giurisprudenziali dovrebbero essere superati, poiché sembrano dettati più da (larvate) esigenze di contenimento della spesa pubblica che dall’ordinamento il quale, come si cercherà di dimostrare nel corso del lavoro, non impone affatto al giudice simili soluzioni.File | Dimensione | Formato | |
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