pp. 1-230. La rigidità costituzionale è solitamente fatta corrispondere alla protezione normativa della costituzione dalle fonti inferiori. È sufficiente però prendere in considerazione alcune tra le più ‘note’ costituzioni rigide per comprendere come, pur all’interno di tratti comuni, le concrete tecniche di garanzia risultino disomogenee: ciò appare chiaro confrontando, per esempio, le ben diverse ragioni che giustificarono l’aggravamento della procedura nella Costituzione repubblicana del 1948 rispetto a quella statunitense del 1787; non di meno, anche Carte tradizionalmente classificate ‘flessibili’ – come le Chartes francesi del 1814 e del 1830 e lo stesso Statuto albertino – appaiono in realtà caratterizzate da una peculiare ma precisa componente di rigidità: il procedimento legislativo condiviso tra Corona e Camera dei deputati. In particolare, determinante si rivela il conflitto storico e sociale da cui ogni singola costituzione sorge, poiché proprio esso sembra plasmare il ‘senso’ della rigidità ed il suo effettivo operare. Uno studio così impostato è perciò opportuno: non solo per la possibilità di contestualizzare il significato della revisione, ma anche perché l’evoluzione dei conflitti che le costituzioni affrontano può richiedere un ‘aggiornamento’ della rigidità. L’obiettivo non è certo disquisire sulla definizione del concetto, ma interrogarsi sulla tenuta della prescrittività della Carta fondamentale, soprattutto innanzi al mutare delle condizioni che le diedero origine.
Studio sulla rigidità costituzionale. Dalle Chartes francesi al political constitutionalism
fabio ferrari
2019-01-01
Abstract
pp. 1-230. La rigidità costituzionale è solitamente fatta corrispondere alla protezione normativa della costituzione dalle fonti inferiori. È sufficiente però prendere in considerazione alcune tra le più ‘note’ costituzioni rigide per comprendere come, pur all’interno di tratti comuni, le concrete tecniche di garanzia risultino disomogenee: ciò appare chiaro confrontando, per esempio, le ben diverse ragioni che giustificarono l’aggravamento della procedura nella Costituzione repubblicana del 1948 rispetto a quella statunitense del 1787; non di meno, anche Carte tradizionalmente classificate ‘flessibili’ – come le Chartes francesi del 1814 e del 1830 e lo stesso Statuto albertino – appaiono in realtà caratterizzate da una peculiare ma precisa componente di rigidità: il procedimento legislativo condiviso tra Corona e Camera dei deputati. In particolare, determinante si rivela il conflitto storico e sociale da cui ogni singola costituzione sorge, poiché proprio esso sembra plasmare il ‘senso’ della rigidità ed il suo effettivo operare. Uno studio così impostato è perciò opportuno: non solo per la possibilità di contestualizzare il significato della revisione, ma anche perché l’evoluzione dei conflitti che le costituzioni affrontano può richiedere un ‘aggiornamento’ della rigidità. L’obiettivo non è certo disquisire sulla definizione del concetto, ma interrogarsi sulla tenuta della prescrittività della Carta fondamentale, soprattutto innanzi al mutare delle condizioni che le diedero origine.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.