La legge 20 maggio 2016, n. 76, “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, all'art. 1, comma 42° e 44°, riconosce espressamente alcuni diritti al convivente di fatto sulla “casa di comune residenza”, tesi a soddisfare il “bisogno abitativo” dello stesso. Nel presente contributo vengono indagati i presupposti per fare valere tali diritti e i limiti degli stessi
LA CASA DI COMUNE RESIDENZA E I RAPPORTI COLLEGATI (LA LOCAZIONE)
Parini Giorgia Anna
2019-01-01
Abstract
La legge 20 maggio 2016, n. 76, “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, all'art. 1, comma 42° e 44°, riconosce espressamente alcuni diritti al convivente di fatto sulla “casa di comune residenza”, tesi a soddisfare il “bisogno abitativo” dello stesso. Nel presente contributo vengono indagati i presupposti per fare valere tali diritti e i limiti degli stessiFile in questo prodotto:
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