Il dibattito sulla nascita di nuovi beni giuridici meritevoli di protezione penale di fronte a fenomeni criminosi in continua trasformazione nel mutato contesto tecnologico è nato, in Italia, all’indomani della legge 23 dicembre 1993, n. 547, di attuazione della Raccomandazione R (89)9 del 13 settembre 1989 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, che ha introdotto nel codice penale nuove fattispecie incriminatrici. Dall’entrata in vigore, in particolare, dell’art. 615 ter c.p. si sono susseguite diverse tesi riguardanti il suo oggetto giuridico. Il contributo si propone, attraverso un approccio comparato, di delineare l’evoluzione del dibattito scientifico e di delimitare i confini della riservatezza informatica e della sicurezza informatica, quali beni giuridici penalmente tutelati.
Riservatezza informatica e sicurezza informatica quali nuovi beni giuridici penalmente protetti
Roberto Flor
2018-01-01
Abstract
Il dibattito sulla nascita di nuovi beni giuridici meritevoli di protezione penale di fronte a fenomeni criminosi in continua trasformazione nel mutato contesto tecnologico è nato, in Italia, all’indomani della legge 23 dicembre 1993, n. 547, di attuazione della Raccomandazione R (89)9 del 13 settembre 1989 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, che ha introdotto nel codice penale nuove fattispecie incriminatrici. Dall’entrata in vigore, in particolare, dell’art. 615 ter c.p. si sono susseguite diverse tesi riguardanti il suo oggetto giuridico. Il contributo si propone, attraverso un approccio comparato, di delineare l’evoluzione del dibattito scientifico e di delimitare i confini della riservatezza informatica e della sicurezza informatica, quali beni giuridici penalmente tutelati.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.