Il contributo propone un'approfondita analisi delle conseguenze che la rettificazione dell'attribuzione di sesso dispiega con riguardo sia al matrimonio sia all'unione civile. La trattazione esamina dunque congiuntamente entrambe le fattispecie, evidenziando la diversa disciplina adottata nei due casi dal legislatore: diversa disciplina la quale riflette una diversa visione sistematica dell'istituto del matrimonio rispetto a quello di nuova introduzione dell'unione civile. In particolare si analizza la tenuta, sul piano della legittimità costituzionale, della regola che prevede la possibile transizione del matrimonio in unione civile,ove i coniugi manifestino la volontà di non sciogliere il matrimonio, e, viceversa, di quella che non prevede tale possibilità nel caso dell'unione civile, rispetto alla quale si contempla solo l'automatico scioglimento. Si esamina dunque la delicatissima questione riguardante le concrete modalità attraverso le quali, nel primo caso, il matrimonio può convertirsi in unione civile, con particolare riguardo al carattere effettivamente automatico o volontario di questa transizione e al ruolo del giudice nel relativo procedimento.
Art. 1, Commi 26-27, l. n. 76/2016
Stefano Troiano
2017-01-01
Abstract
Il contributo propone un'approfondita analisi delle conseguenze che la rettificazione dell'attribuzione di sesso dispiega con riguardo sia al matrimonio sia all'unione civile. La trattazione esamina dunque congiuntamente entrambe le fattispecie, evidenziando la diversa disciplina adottata nei due casi dal legislatore: diversa disciplina la quale riflette una diversa visione sistematica dell'istituto del matrimonio rispetto a quello di nuova introduzione dell'unione civile. In particolare si analizza la tenuta, sul piano della legittimità costituzionale, della regola che prevede la possibile transizione del matrimonio in unione civile,ove i coniugi manifestino la volontà di non sciogliere il matrimonio, e, viceversa, di quella che non prevede tale possibilità nel caso dell'unione civile, rispetto alla quale si contempla solo l'automatico scioglimento. Si esamina dunque la delicatissima questione riguardante le concrete modalità attraverso le quali, nel primo caso, il matrimonio può convertirsi in unione civile, con particolare riguardo al carattere effettivamente automatico o volontario di questa transizione e al ruolo del giudice nel relativo procedimento.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.